Fisco

Controllo automatizzato e sanzioni: ecco le indicazioni


Il comma 1 dell'art. 5 del Dl 41/2021 ha disposto che "in considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  sostenere  gli  operatori economici che hanno subito riduzioni del  volume  d'affari  nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con  le modalita'  stabiliti   dal   presente   articolo   e   dai   relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni,  richieste  con  le  comunicazioni previste dagli articoli  36-bis  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate  entro il 31 dicembre 2020 e  non  inviate  per  effetto  della  sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  nonche'  con  le  comunicazioni  previste  dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis  elaborate  entro  il  31  dicembre 2021,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative   al   periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".

Nello specifico, i soggetti:

  • con partita iva attiva alla data del 23 marzo 2021;
  • che hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% rispetto al 2019 (per coloro che non presentano la dichiarazione Iva si guarda ai ricavi indicati nel Modello Redditi)

possono procedere al pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato senza corrispondere le sanzioni. Quali comunicazioni? Si tratta di quelle:

  • anno 2017 per le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 (anche se non ancora inviate a causa della sospensione);
  • anno 2018 per le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021

Il Provvedimento 275852/2021 conferma che "i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione (art. 1, comma 14 e 15 Dl 41/2021) entro il 31 dicembre 2021" oppure, se il pagamento di quanto dovuto è effettuato dopo il 3 novembre 2021 viene richiesto che l'autocertificazione venga presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stato eseguito il pagamento (prima rata o importo intero).