Erogazione di servizi di pagamento. Applicabilità del regime di esenzione IVA
Con la Risposta ad interpello n. 735 del 19 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di esenzione dall'IVA previsto, dall'art. 10, c.1, dPR 633/1972 per le "operazioni relative ai pagamenti", specificando in quali casi i servizi resi in ambito finanziario possono rientrare in tale regime.
In particolare, il caso in esame vede una Società specializzata nell’erogazione di servizi di pagamento relativi a carte di credito, carte di debito e carte prepagate, che presta servizi in outsourcing classificabili principalmente in tre categorie:
- Servizi “di issuing”
- Servizi di “acquiring”
- Servizi qualificabili come “pagamenti domestici e Sepa”
I servizi di pagamento
1. Servizi di «issuing»
Sono ricomprese in questa categoria le attività:
- connesse al censimento dei nuovi clienti, valutazione del merito creditizio assistenza e proposta di nuovi prodotti gestione contrattualistica etc.
- di fornitura dello strumento di pagamento, apertura linea di credito, generazione dell’app di pagamento etc.
- di controllo di sicurezza, verifica e gestione operativa, le attività finalizzate alla prevenzione di frodi
- di registrazione contabile, di scambio di flussi informativi
- di elaborazione dei dati, predisposizione dell’estratto conto e messa a disposizione dello stesso al cliente
- di sollecito pagamento, interessi e more dovute, avvio di procedure recupero crediti
2. Servizi di «acquiring»
In questa categoria la Società agisce in concreto come “Centro Applicativo” e si occupa dello scambio della messaggistica interbancaria (da e/o verso altri gestori terminali e/o altri centri) e cura le istruzioni relative alla compensazione e al regolamento dei conti.
3. "Pagamenti domestici o SEPA"
In quest’area la Società amministra lo scambio dei file e della messaggistica interbancaria che determina il pagamento, ossia il trasferimento di fondi da un conto corrente ad un altro, gestisce gli incassi commerciali, MAV, RAV etc. e si coordina nello scambio di dati tra banche per quanto riguarda bonifici, mutui e altri strumenti finanziari.
Applicabilità del regime di esenzione IVA art. 10 dPR 633/1972
Ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione dall'IVA previsto, dall'art. 10, c.1, n. 1) del dPR 633/1972, si rende necessaria la verifica se i servizi svolti in outsourcing dalla Società possono qualificarsi come "prestazioni di natura finanziaria", nell'accezione elaborata dai giudici comunitari.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'UE ha esaminato più volte l'ambito applicativo della norma esentativa recata dall'art. 135, par. 1, lett. d) della Direttiva n. 112/2006 - trasfusa nell'ordinamento nazionale nel già citato articolo 10 del dPR n. 633/1972 - che accorda agli Stati Membri la possibilità di esentare dall'imposta sul valore aggiunto, tra le altre, "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti".
Nel recepire le conclusioni che si sono raggiunte a livello unionale, l'Amministrazione finanziaria, già anteriormente con diversi documenti di prassi, ha fornito indicazioni di carattere generale cui far riferimento in materia di esenzione delle prestazioni di natura finanziaria.
Per identificare le prestazioni riconducibili all’esenzione IVA art. 10, occorre far riferimento ad un elemento significativo ossia il grado di responsabilità che il prestatore assume assume sulla base degli specifici accordi contrattuali conclusi con il cliente. Nello specifico, bisogna distinguere tra i seguenti due casi:
- Il prestatore di servizi mette semplicemente a disposizione del cliente le proprie risorse (piattaforma tecnologica) affinché il cliente banca esegua le operazioni ⇒ prestazione soggetta ad IVA ordinaria, in quanto la responsabilità è limitata esclusivamente agli aspetti tecnici (corretto funzionamento del servizio).
-Il prestatore interviene nelle procedure di esecuzioni bancarie e le effettua direttamente, modificando le situazioni giuridiche ed economiche del cliente finale e garantendo la corretta esecuzione ⇒ prestazione riconducibile al campo di applicazione dell'esenzione, in quanto il prestatore risponde personalmente della corretta esecuzione dei servizi finanziari.
Applicando la logica sopra descritta al caso esaminato, è stato chiarito che:
- Le categorie dei cosiddetti servizi di "acquiring" e "pagamenti domestici e Sepa" essendo produttivi delle funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e per questo idonei a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario cliente finale della banca, possono fruire del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'art. 10, DPR n. 633 del 1972 per le "operazioni relative ai pagamenti".
- La categoria dei cosiddetti servizi di "issuing", pur comprendendo attività propedeutiche al successivo svolgimento dell’attività di "acquiring" e di "pagamenti domestici o SEPA", non presenta i requisiti, delineati dalla giurisprudenza comunitaria, necessari per essere qualificata come "prestazione di natura finanziaria" esentata dall'IVA.
E’ stata inoltre richiamata la precedente Risoluzione n. 133/E del 2003 con cui è stata esclusa l'applicabilità del beneficio dell'esenzione dall'IVA in argomento ad alcune tipologie di servizi relativi alle carte di credito, ossia le prestazioni riguardanti la gestione delle anagrafiche e la personalizzazione delle carte medesime.