Le novità sul patent box nel Decreto Fiscale 2021
Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021, torna nuovamente sul patent box, prevedendo all’art. 6 rubricato Semplificazione del patent box ulteriori modifiche alla misura.
L’agevolazione, introdotta con i commi 37-45 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Bilancio per l’anno 2015) - espressamente abrogati dal decreto fiscale in esame - la quale prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, come ad esempio programmi per elaboratore, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, commerciale, scientifico giuridicamente tutelabili, aveva già subito una prima semplificazione nel 2019, attraverso il Decreto cosiddetto Crescita che aveva previsto la possibilità per le imprese di autoliquidare l’agevolazione.
Con l’odierno decreto fiscale, la deduzione dei costi ammissibili al patent box viene portata dal 50% al 90%, viene dunque allargata la fetta di deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per lo sfruttamento dei beni immateriali.
A fruire dell’aumento della deduzione potranno essere i soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo (R&S) anche attraverso contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
La norma stabilisce che i soggetti, i quali intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali potranno indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà stabilito da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà, in base a quanto indicato nel decreto, anche le modalità e le procedure per accedere a tale nuova opzione del patent box.
Le nuove disposizioni sul patent box si applicheranno sulle opzioni esercitate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto fiscale.
Coloro che eserciteranno tale opzione, non potranno fruire per l’intera durata della predetta opzione, (cinque periodi di imposta o eventuali ulteriori rinnovi) e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsti dalla legge di bilancio 2019 (commi da 298 a 206 della legge n. 160/2019).
Chi invece abbia esercitato l’opzione, ai sensi dei commi 37-45 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale in esame, potrà scegliere di aderire al nuovo regime agevolato in alternativa a quello opzionato, ma dovrà comunicare tale scelta all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno definite nel decreto attuativo della misura.
Restano esclusi da tale possibilità, per espressa previsione normativa:
- coloro che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo di cui all’art. 31 ter del D.P.R. n. 600/1973;
- coloro che hanno presentato istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure;
- coloro che abbiano aderito al regime di opzione di cui all’art. 4 del Decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.
Secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 6 del Decreto Fiscale, possono aderire al nuovo regime agevolato anche coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e non hanno ancora sottoscritto un accordo; per aderire al nuovo regime tali soggetti sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria, secondo le modalità che verranno dalla stessa stabilite con proprio provvedimento, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.