Lavoro

Flusso “Uniemens-Cig”: proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza


Con il messaggio n. 3556 del 2021 l’Inps comunica la proroga del periodo transitorio al 31 dicembre 2021, periodo in cui saranno presenti più modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con cusale “Covid-19”; vengono inoltre dettate nuove misure operative e nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket.

Il nuovo flusso telematico “Uniemens-Cig”, istituito dal decreto n. 41/2021 per, come riportato anche dalla Circolare n. 62/2021, l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, rappresenta una novità rispetto alla tradizionale modalità di trasmissione dei dati di pagamenti diretto tramite i modelli SR41. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, conseguentemente, per detti trattamenti rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

Periodo transitorio

Durante il periodo transitorio i datori di lavoro potranno scegliere se effettuare l’invio dei dati tramite il metodo tradizionale o con il nuovo flusso, questo fino al 31 dicembre 2021; di conseguenza a partire dal 1°gennaio 2022 si dovrà utilizzare solo il nuovo flusso “UniEmens-Cig”. La scelta tra le due modalità sarà però ancora possibile per quelle domande che hanno ad oggetto integrazioni salariali presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022.

Controlli di accoglienza del flusso Uniemens-Cig

I controlli di accoglienza dei nuovi flussi Uniemens Cig riguardano i seguenti elementi:

  • “OrarioContr” - Orario contrattuale: che deve essere compreso tra 1 e 48 ore
  • “OreDaInt” - Ore da integrare: viene verificato che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell’elemento “OreLavMens”
  • “PercPartTime” – “PercPartTimeMese” - Percentuale part-time: viene richiesta una conferma nel caso in cui il valore inserito esprima un part-time inferiore al 10% o superiore al 90%.
  • “NumMens” - Numero mensilità: compreso tra 12 e 16
  • <RetrTeo> - Retribuzione mensile: compreso tra 250 e 4500
  • “OreLavMens” - Ore lavorabili mensili: che deve essere non inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time.