Regime impatriati: periodo di esercizio dell’opzione
Con la Risposta a interpello 12 ottobre 2021, n. 703, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di periodo di esercizio dell'opzione per estendere di un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.
Il caso
Il caso in esame riguarda un contribuente cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019 alle dipendenze di una società con la qualifica di managing director, e fruisce del regime per i “lavoratori rimpatriati” dal periodo d’imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.
Ora intende esercitare l’opzione per estendere l’agevolazione di ulteriori cinque anni al termine del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Avendo due figlie, di cui la minore compie 18 anni nel luglio 2021, cioè in costanza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione, l’istante chiede chiarimenti circa la possibilità di accedere all'opzione prevista dall'art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di fruire del regime speciale per lavoratori rimpatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, per ulteriori cinque periodi d'imposta dal 2024 al 2028, esercitandola entro luglio 2021.
La normativa
In base alla normativa sopra richiamata, come esplicitata dalla Circolare n. 33/E/2020 e dal Provvedimento direttoriale n. 60353/2021, il regime speciale per i lavoratori impatriati prevede una tassazione agevolata per i redditi di lavoro prodotti in Italia da coloro che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, a condizione che:
- non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi.
È possibile estendere la fruizione del regime per ulteriori cinque anni, con tassazione del 50% del reddito imponibile (10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico), in presenza dei seguenti requisiti quali, alternativamente (art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019):
- avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
- oppure l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.
L’opzione per estendere la fruizione del regime agevolato per ulteriori cinque anni, può essere esercitata altresì dalle persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’AIRE ovvero sono cittadini dell’UE;
- hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019;
- al 31 dicembre 2019 risultino già beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo commisurato ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti o entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Soluzione delle Entrate
Riguardo al periodo di esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Con specifico riferimento al caso esaminato, quindi, l’Agenzia ha escluso la possibilità di esercitare l’opzione nei termini indicati. Considerato, infatti, che il primo quinquennio agevolato si conclude nel 2023, l’esercizio dell’opzione potrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 giugno 2024, sempreché al momento dell’opzione sussistano le condizioni previste (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi all’opzione).