Fisco

Redditi da lavoro autonomo: compensi da società ed enti non residenti


Con la Risposta a interpello 11 ottobre 2021, n. 700, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, tra l’altro, che si considerano comunque prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. 

Il caso 

Il caso in esame concerne una società di diritto francese, attiva nel settore della moda e del lusso, controllata al 100% da una compagine italiana, per la quale effettua la vendita e il commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, borse e pelletteria, scarpe, accessori da viaggio, profumi, cosmetici, occhiali e oggetti decorativi e altri articoli connessi. Inoltre, la società affianca la casa madre nell’organizzazione di sfilate destinate a promuovere i marchi e le collezioni in Francia.

In tale contesto, l’istante ha programmato, per la campagna di lancio della collezione “autunno-inverno 2021-2022”, l’impiego di modelli professionisti (cioè coloro che esercitano per professione abituale l'attività di indossatori/indossatrici nell'ambito di sfilate di moda) e testimonials (cioè personaggi famosi che non svolgono in via principale l’attività di modelli, ma in ragione della loro notorietà, affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio), prevalentemente residenti in Francia, che, sulla base di specifici accordi contrattuali, svolgeranno, in una location italiana, una serie di sessioni di photo shooting e concederanno all’istante lo sfruttamento della loro immagine. 

Ciè premesso, la società chiede di sapere: 

1. se i compensi corrisposti dall'istante ai "modelli" non residenti per l'esecuzione in Italia delle sessioni di photo shooting e i compensi corrisposti per l'acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell'immagine rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e, pertanto, siano territorialmente rilevanti in Italia; 

2. se i compensi corrisposti dall'istante ai testimonials non residenti – che svolgono in via principale un'attività professionale e abituale, quali attori, cantanti o influencers - per l'esecuzione delle sessioni di photo shooting in Italia e i compensi corrisposti per l'acquisizione dei relativi diritti di utilizzazione dell'immagine siano qualificabili come redditi di lavoro autonomo e, pertanto, siano territorialmente rilevanti in Italia; 

3. se, con riferimento ai predetti compensi, l'istante, non residente in Italia e quivi non operante per il tramite di una stabile organizzazione, sia tenuta ad effettuare gli adempimenti del sostituto d'imposta in presenza del presupposto impositivo. 

La Risposta all’interpello

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate premette che la soluzione è resa esclusivamente nel presupposto che "modelli" e testimonials non abbiano la residenza fiscale in Italia e che l'istante non abbia una stabile organizzazione in Italia. 

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, secondo l’ordinamento interno, i compensi erogati ai modelli professionisti per l'esecuzione di sessioni di photo shooting e per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo – ex art. 53, comma 1, del TUIR -, anche per coloro che non sono residenti, in quanto correlati all’attività professionale abituale. 

Inoltre, l’art. 23, comma 1, del TUIR prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. In particolare, riferendosi all’utilizzazione dell’immagine, aggiunge l’Agenzia che a nulla rileva il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. 

Stesso discorso per i compensi erogati ai testimonials di cui al secondo quesito, poiché, nonostante non strettamente riconducibili all'attività dagli stessi svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi. Infatti, si tratta comunque di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l'attività principale delle celebrità. Riguardo, poi, ai compensi corrisposti a queste ultime per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, come già precisato con Risoluzione n. 255/E/2009, l’Agenzia ritiene che gli stessi, anche se non strettamente riconducibili all'attività artistica o professionale, siano comunque riferibili a quest'ultima essendo connessi alla fama del personaggio. Sono, pertanto, redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, atteso che detta disposizione, ricomprende fra tali redditi anche i «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». 

Inoltre, i compensi percepiti dai testimonials non residenti per le sessioni di photo shooting sono territorialmente rilevanti in Italia, costituendo redditi di lavoro autonomo ed essendo riconducibili ad attività di lavoro autonomo svolta in Italia.

Infine, riguardo agli obblighi dell’istante di cui all’ultimo quesito, l’Agenzia precisa che i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 D.P.R. n. 600/1973), se corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. I redditi di lavoro autonomo, se corrisposti a non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 30%.

Le società e gli enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppure ricompresi fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, ne sono, invece, oggettivamente esclusi in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Tale circostanza implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta. Pertanto, la società istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai modelli e ai testimonials non residenti.