Fisco

Società in liquidazione: chiusura anticipata della partita IVA


Una società che ha reso ha reso delle prestazioni, documentate da fattura con IVA ad esigibilità differita, nei confronti di un ente locale, che è posta in liquidazione volontaria e intende chiudere in anticipo la partita IVA e cancellare l’attività dal Registro delle imprese (estinzione della società) deve computare l’IVA differita nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all’ultimo periodo d’imposta prima della chiusura dell’attività.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 666 del 6 ottobre 2021.

Nello specifico, la società in esame possiede due diversi crediti che sono stati oggetto di controversie e che tutt’ora ad oggi risultano inevasi. Il pagamento delle fatture potrebbe aver luogo solo dopo la liquidazione e la chiusura della partita IVA della società, motivo per cui quest’ultima ha richiesto chiarimenti circa gli adempimenti IVA relativi ai crediti sopra citati.

Quando il cedente/prestatore cessa l'attività, occorre fare riferimento all'art. 35, c. 4, del decreto IVA, secondo cui «In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al c. 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'art.6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta».

 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza su questo tema si è espressa affermando che: un contribuente che intende chiudere anticipatamente la partita IVA è vincolato a due adempimenti:

 

- versare preventivamente l'imposta indicata nella fattura ad "esigibilità differita" D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 6

- computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni per le quali si è anticipata l'esigibilità dell'imposta - che nell'ipotesi di attività non cessata sarebbe stata "differita" - rispetto al momento dell'effettivo incasso.