Non tutti i dispositivi medici anti Covid hanno aliquota agevolata
Con l’interpello n. 585 del 15 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce il chiarimento richiesto da un ente non commerciale che ha come scopo il fornire dispositivi medici e di attrezzature sanitarie. Il quesito posto si riferisce all’applicazione dell’articolo 124 contenuto nel decreto legge n. 34/2020 ed in particolare nella possibilità di applicare o meno l’aliquota iva in esenzione (fino al 31 dicembre 2020) o ridotta (a decorrere dal 1 gennaio 2021) a determinate categorie di prodotti.
L’Agenzia Entrate introduce l’argomento richiamando il contenuto della norma in oggetto rilevando che essa ha comportato la modifica della Tabella A, parte II-bis del Dpr 633/72 al quale è stato aggiunto il comma 1 ter.1 nel quale sono indicati tutti i beni che possono godere di esenzione (fino al 2020) o di aliquota ridotta al 5% (dal 2021). Tale elenco è da considerarsi tassativo e non esemplificativo pertanto tutti e solo i prodotti in esso indicati possono essere agevolati.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con propria circolare del 30 maggio 2020 n.12 ha abbinato i codici doganali dei prodotti con il codice TARIC da utilizzare nei documenti di acquisto.
Con la circolare n. 26/E del 13/10/2020 l’ Agenzia Entrate ha fornito un elenco, indicativo ma non esaustivo, di tali prodotti precisando tuttavia che i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 124 del decreto legge n. 34 risultano minori a quelli individuati dai codici Taric dalla circolare dell'Adm n. 12/2020. Per questa ragione l’interpello richiesto dall’ente si è reso necessario allo scopo di individuare con precisione quali siano questi prodotti agevolabili.
Per entrare nello specifico della risposta dell’Agenzia Entrate, riassumendo è possibile dire che:
- i reagenti, rientrano nel regime agevolato solo se ricompresi nelle voci doganali indicate dalla circolare 12/D;
- i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, sono inclusi nella definizione di “termometri” ma solo se l’attrezzatura è installata unitamente con il sistema di misurazione corporea ed è strettamente funzionale a tale scopo;
- i supporti per i disinfettanti rientrano nel regime agevolato solo se presentino sistemi di fissaggio amovibili;
- i kit/accessori e software necessari per il funzionamento delle attrezzature non essendo compresi nell’elenco tassativo dell’articolo 124 non rientrano nel regime agevolato;
- le provette non sterili non rientrano nel regime agevolato in quanto non ricomprese nella definizione di “strumentazione per diagnostica Covid-19” e non sono comprese nella Tabella A comma 1 ter.1 perché in esso è espressamente indicato che le provette devono essere sterili.