Imprese sociali: calcolo dei ricavi delle attività di impresa di interesse generale
Il 25 agosto 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 il decreto interministeriale del 22 giugno 2021 emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto al Ministero dello Sviluppo Economico contenente i criteri che determinano i limiti quantitativi per assicurare il requisito della prevalenza alle attività di interesse generale per le imprese sociali. In particolare, il provvedimento si riferisce ai criteri da adottare per stabilire il rapporto minimo del 70 per cento tra i ricavi derivanti dall’attività di impresa relativa alle attività di interesse generale e quelli complessivi dell’impresa sociale. Ciò equivale a dire che, in base a criteri di computo fissati dal decreto interministeriale, l’impresa sociale può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale nel limite del 30% dei ricavi complessivi.
Presupposto di tutto ciò è l’articolo 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 per il quale le attività di impresa di interesse generale devono essere esercitate in via stabile e principale superando perciò la soglia minima del 70% dei ricavi complessivi.
Proviamo ora a farci delle domande:
- quali sono i criteri del computo per stabilire le attività di interesse generale?
- chi accerta il mancato rispetto alla soglia minima del 70%?
- quali conseguenze deriveranno dal mancato rispetto della soglia minima del 70%?
- quando entra in vigore la norma introdotta dal decreto?
Alla prima domanda rispondiamo che per calcolare la percentuale del 70 per cento devono essere considerati al numeratore del rapporto esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d’impresa di interesse generale per ciascun esercizio ed al denominatore i ricavi complessivi.
Da questo computo, sia al numeratore sia al denominatore, si escludono i ricavi relativi a
- proventi da rendite finanziarie e immobiliari;
- plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- sopravvenienze attive;
- contratti o convenzioni con società o enti controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima.
Qualora i ricavi non fossero chiaramente attribuibili alle attività d’impresa di interesse generale e a quelli relativi alle attività diverse, il Ministero stabilisce di attribuire gli importi dei ricavi in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
Alla seconda domanda rispondiamo che è l’organo di amministrazione della impresa sociale che deve documentare il carattere principale dell’attività d’impresa di interesse generale nel bilancio sociale. Qualora non venisse raggiunta la percentuale minima del 70 per cento, l’impresa sociale deve inviare una apposita segnalazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Qualora l’impresa sociale sia costituita sotto forma di cooperativa (diverse dalle cooperative sociali e loro consorzi), la comunicazione dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Alla terza domanda rispondiamo che il mancato superamento della soglia del 70% per un solo esercizio non ha immediati riflessi irreversibili: se l’impresa sociale non raggiunge la soglia minima del 70 per cento, l’impresa sociale nell’esercizio successivo dovrà rispettare un rapporto tra i ricavi delle attività d’impresa di interesse generale e quelli complessivi superiori al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell’esercizio precedente. L’esercizio successivo, al mancato raggiungimento della soglia minima incrementata nella misura prevista, l’ente perde la qualifica di impresa sociale e se è costituita
- in forma cooperativa (ma diversa dalle cooperative sociali e loro consorzi), la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio;
- non in forma di cooperativa, la perdita della qualifica di impresa sociale comporta la devoluzione del patrimonio residuo.
Alla quarta domanda rispondiamo che questa norma entra in vigore a partire dal primo gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ossia a decorrere dal 01/01/2022 con la sola esclusione delle cooperative sociali e dei loro consorzi le quali continuano a fare riferimento alla legge 381 del 1991 in quanto le cooperative sociali (e i loro consorzi) sono di diritto imprese sociali.