Agevolazioni

Ritenuta di imposta 4% su contributi erogati da enti pubblici


Ritenute su contributi corrisposti da enti pubblici e privati: come viene applicata ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del Dpr 600/1973 la ritenuta di imposta pari al 4%? L’interpello n. 586 del 15 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari.

Il quesito è presentato da una Cooperativa sociale, Onlus di diritto, che, a seguito della partecipazione ad un bando, si è vista aggiudicataria del contributo per mezzo del quale realizzerà le attività previste dal bando in collaborazione con altri soggetti. Il quesito posto è così suddiviso: 

  • una prima domanda è se sul contributo ricevuto deve essere operata la ritenuta;
  • una seconda domanda è se l’ente, a sua volta, deve operare la ritenuta nei confronti dei soggetti ai quali eroga la parte di contributo spettante.  

La risposta alla prima domanda è sì, ma è opportuno argomentare la risposta. Il punto di partenza è l’articolo 28 comma 2 del Dpr 600/1973 il quale stabilisce che Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati che erogano contributi devono operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 4% nel rispetto di due condizioni, entrambe da verificarsi:

  • il destinatario del contributo sia una impresa;
  • i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Riguardo alla prima condizione, per impresa è da intendersi sia un soggetto considerato “impresa commerciale” sia un soggetto che produca un reddito riconducibile a “reddito di impresa” e quest’ultimo è il caso, ad esempio, di un ente non commerciale che pur non essendo un imprenditore commerciale potrebbe percepire dei redditi di impresa da attività svolte in via residuale.

La seconda condizione, identifica i contributi ai quali non si applica la ritenuta ricomprendendo per esclusione tutti gli altri.

La risposta alla seconda domanda è sì: l’ente capofila a sua volta quando a sua volta erogherà i contributi ai soggetti che collaborano con l’ente dovrà operare la ritenuta a titolo di imposta. La ragione risiede nel fatto che l’ente capofila agisce come mandatario sia in nome proprio sia per conto degli altri soggetti collaboratori in virtù di un mandato senza rappresentanza.

A completamento dell’articolo si può dire che sia l’ente capofila sia i soggetti collaboratori contabilizzeranno i contributi ricevuti come “contributi in conto esercizio” e ciascuno subirà la ritenuta a titolo di imposta 4% che potranno a loro volta scomputarla in sede di dichiarazione dei redditi riducendo l’Ires (Imposta sul REddito delle Società) dovuta oppure generando un credito che verrà chiesto a rimborso o portato in compensazione in F24 con l’Ires od altre imposte o contributi.