Economia

Reverse charge senza previa verifica dello status di utilizzatore finale del cessionario


Ai fini dell’applicazione del reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, non sussiste l’obbligo, da parte del cedente, di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale. L’inversione contabile non è applicabile alle cessioni dei componenti ed accessori e, inoltre, il cessionario è obbligato all’assolvimento dell’imposta anche se non è stabilito in Italia.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 644 del 1° ottobre 2021, in merito all’ambito applicativo dell’art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la traslazione dell’IVA in capo al cessionario per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In primo luogo, l’Agenzia non ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, volta a non applicare il reverse charge a seguito della richiesta dei cessionari relativa all’utilizzo dei beni acquistati. Infatti, come si evince dalla normativa e della prassi che regolano la fattispecie, non è dato riscontrare eccezioni e/o integrazioni rispetto alla regola generale, che prevede l’applicazione del reverse charge, né si rinvia ad un qualunque obbligo di verifica da parte del cedente rispetto alle future intenzioni del cessionario relative alla successiva rivendita dei beni acquistati, tant’è che nella risoluzione n. 36/E/2011 è stato chiarito che non sussiste l’obbligo, da parte del cedente, di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo IVA.

In secondo luogo, anche se i beni oggetto dell’istanza sono merceologicamente differenti, l’Agenzia ha ribadito che il reverse charge è applicabile ai soli beni puntualmente individuati dalla norma, come già precisato dalla citata risoluzione n. 36/E/2011, secondo cui l’inversione contabile non torna applicabile alle cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari.

Agli acquisti e alle rivendite di monitor, adattatori e cavi di rete deve essere, pertanto, applicato il regime IVA ordinario.

Infine, confermando quanto riportato nella circolare n. 21/E/2016 e nella risoluzione n. 28/E/2012, l’Agenzia ha ribadito che l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d’imposta, è obbligato all’assolvimento dell’imposta anche se non è stabilito in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario non stabilito nel territorio dello Stato dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia, direttamente o mediante un rappresentante fiscale.

Il cedente, pertanto, è tenuto ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio senza addebito dell’imposta, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 17, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Il cessionario, a sua volta, deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, deve essere annotato anche nel registro degli acquisti.