Fisco

IVA all’importazione detraibile dall’effettivo destinatario dei beni


Solo l’effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell’esercizio della propria attività - può detrarre l'’VA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 13 del 29 settembre 2021.

Nella risposta n. 4 del 13 gennaio 2020, era già stato precisato che l’IVA assolta in dogana non può essere detratta dal soggetto che l’ha versata per conto di un altro, in quanto i beni oggetto di importazione non formano l’oggetto della propria attività o, comunque, non sono ad essa inerenti.

Ai fini della detrazione è, pertanto, necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell’IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell’esercizio dell’attività propria così da realizzare il “nesso diretto ed immediato” - più volte citato dalla Corte di giustizia UE - tra operazioni attive e operazioni passive, inerenti all’attività d’impresa.

La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, escluso la detrazione dell’IVA all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci: tale soggetto si è limitato ad assicurare il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasporto merci. Il valore delle merci trasportate, quindi, non concorre alla formazione del corrispettivo del trasportatore per la sua prestazione di trasporto merci (sent. 25 giugno 2015, causa C-187/14).

Lo stesso principio è stato confermato, da ultimo, dalla stessa Corte europea, precisando che non spetta la detrazione dell’IVA ad un importatore che non disponga dei beni come un proprietario e i costi di importazione a monte siano inesistenti o non siano incorporati nel prezzo delle operazioni a valle, ovvero nel prezzo dei beni ceduti e dei servizi resi dal soggetto passivo nell’ambito della sua attività (ord. 8 ottobre 2020, causa C-621/19).

Con il principio di diritto n. 13/2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, pertanto, che solo l’effettivo destinatario della merce importata - impiegata nell’esercizio della propria attività - può detrarre l’IVA assolta in dogana.

Sul piano operativo, la detrazione presuppone la previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti e deve essere esercitata nel rispetto dell’art. 19, comma 1, ult. periodo, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Come chiarito dalla circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, il “dies a quo” da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, vale a dire sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta) e formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.