Fisco

Distributori automatici non vending machine: obbligo di certificazione dei corrispettivi


Una macchina collocata in un luogo aperto al pubblico che eroga prestazioni di servizi - nonostante non possieda i requisiti per essere qualificata come vending machine - rientra nell’ambito di applicazione dell'art. 22, c. 1, n. 4), del Decreto IVA (dPR 633/1972) e, di conseguenza, sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs 127/2015, sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni  tramite  distributori  automatici (c.d. “vending machine”).

Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in altri documenti di prassi, il “distributore automatico” può essere definito come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi. Tale apparecchio - per essere considerato vending machine - dev’essere costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: 

  1. uno o più sistemi di pagamento
  2. un sistema elettronico (c.d. "sistema master") costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
  3. un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato;
  4. una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate

In assenza di uno dei componenti sopraelencati, qualsiasi dispositivo non può essere qualificato come distributore automatico.  Ciononostante, ad una macchina collocata in un luogo aperto al pubblico che eroga prestazioni di servizi è comunque applicabile l’art. 22, c. 1, n. 4), del Decreto IVA pertanto,  al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:

- mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività svolta; 

- in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. In quest’ultimo caso, l’emissione di tale documento - obbligatoria - è da effettuarsi «non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione» ai sensi del già citato articolo 2, c.5, del D.Lgs. 127/2015, in modalità analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente. 

 

Per l’approfondimento dei dettagli sul tema o per il chiarimento di eventuali dubbi interpretativi, l’Amministrazione finanziaria rinvia alla lettura della circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 nonché alle risposte già pubblicate nella sezione del sito istituzionale.