Fisco

Agevolazione prima casa: coniugi separati e alienazione immobile pre-posseduto


Un contribuente che intende fruire dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, titolare del diritto o di quote di proprietà di una casa di abitazione che ha beneficiato della medesima agevolazione, deve alienare l’immobile pre-posseduto entro il termine di un anno dall’acquisto del nuovo immobile. In mancanza di tale alienazione, decade il beneficio fruito per il secondo acquisto con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria più sanzione e interessi.

Con la Risposta ad interpello n. 634 del 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di agevolazione sull’acquisto di prima casa.

Il beneficio fiscale in oggetto, disciplinato dalla Nota II bis posta in calce all’art. 1 Tariffa Parte I del d.P.R. 131/1986 (TUR), consiste nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle con categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Presupposto per l’applicazione dell’imposta con aliquota ridotta – ai sensi della lettera c) della citata Nota II bis – è che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni».

Il contribuente può beneficiare dell’agevolazione per l'acquisto del nuovo immobile, anche in assenza del requisito della “novità” del godimento dell'agevolazione, poiché già in possesso di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, a condizione che l'immobile pre-posseduto venga alienato entro il termine di un anno dal nuovo acquisto agevolato. Nell’ipotesi in cui non avvenga tale alienazione, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli interessi.

Anche nel caso oggetto di interpello dunque, il contribuente che - per effetto del matrimonio in comunione legale dei beni possiede metà della casa familiare, già in passato acquistata con l’agevolazione “prima casa” - deve alienare la propria quota della casa entro il termine di un anno previsto dalla data in cui ha acquistato la nuova abitazione, pena la decadenza del beneficio fiscale e l’applicazione delle maggiorazioni precedentemente descritte.