Perdita in bilancio 2020, niente obbligo di deduzione ammortamenti sospesi
Una società che si è avvalsa della facoltà di sospendere gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni per l’anno 2020, introdotta dall’art. 60, c. 7-bis del D.L. 104/2020 (c.d. DL Agosto), ed il cui risultato del medesimo esercizio si configura in una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP, ha la possibilità di valutare se procedere o meno con la deduzione fiscale - in sede di dichiarazione - dei relativi ammortamenti sospesi.
Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 607 del 17 settembre 2021, chiarendo che le società che si sono avvalse della deroga civilistica non hanno l’obbligo di dedurre la quota di ammortamenti sospesi.
L’art. 60, c. 7-bis del DL Agosto ha introdotto la facoltà di sospendere, fino al 100 per cento, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà destinano a una riserva indisponibile utili, ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo, di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Ai fini IRES ed IRAP, secondo quanto previsto dal comma 7-quinquies, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs 446/1997, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
Nel caso di utilizzo della deduzione fiscale di ammortamenti non eseguiti nel bilancio civilistico si viene a creare un disallineamento tra il piano di ammortamento civilistico - che trasla di un anno prolungando la durata - e quello fiscale che, al contrario, rimane come originariamente stabilito.
In virtù di tale meccanismo l'esaurimento del processo di ammortamento fiscale di ogni singolo cespite viene anticipato rispetto a quello di ammortamento civile.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» debba interpretarsi in senso ampio, ossia che i contribuenti hanno la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico.
Una diversa lettura della disposizione causerebbe - in alcuni casi – un incremento delle perdite fiscali di periodo (che ai fini IRAP non risultano riportabili nei successivi periodi d'imposta) e ridurrebbe inoltre il beneficio teorico concesso alle imprese poiché le graverebbe di ulteriori adempimenti relativi alla norma agevolativa.