Lavoro

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: precisazioni Inps


Con il messaggio n. 3154 del 21-09-2021 l’Inps detta alcune istruzioni operative riguardanti la dichiarazione dei redditi e il relativo cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Premesso che l’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 prevede il divieto di cumulo della pensione coi redditi da lavoro autonomo, i soggetti titolari di pensione sono quindi sono tenuti a produrre all’Ente dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente entro il termine perentorio fissato al 30 novembre 2021. Le regole applicabili al caso di specie esplicitate nel messaggio in esame posso essere così sintetizzate:

  • i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
  • il pensionato può accedere alla prestazione e ai servizi dell’istituto tramite sito Inps; si ricorda, come previsto dalla circolare n. 95 del 2 luglio 2021 e dal messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021, che per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l’utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021.
  • i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione sono obbligati a versare all’Ente previdenziale una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita;

 

Si ricorda infine che non sono soggetti all’obbligo di cui sopra:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40. Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi;