Industria 4.0 e credito d’imposta: nuovi ADE
Continuano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Già nel mese di luglio 2021 con la Circolare 9/E, erano state fatte numerose precisazioni circa la spettanza e la corretta utilizzazione del credito nonché sulla data che funge da spartiacque per identificare quale disciplina agevolativa debba essere applicata tra le due che si sovrappongono per un parziale periodo del 2020.
Le risposte ad interpello pubblicate nella giornata del 17 settembre 2021, chiariscono ulteriormente alcuni dubbi sollevati da alcune società che hanno effettuato nuovi investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico.
Parziale sovrapposizione delle discipline agevolative: L.160/2019 e L.178/2020
Una società ha effettuato un investimento strumentale alla propria attività e ad alto contenuto tecnologico nel corso dell’anno 2020. Tale investimento risulta finanziato con un contratto di leasing e la fattura di acquisto riporta come data il 15 dicembre 2020. Inoltre, l’interconnessione del bene oggetto dell’investimento al sistema aziendale è avvenuta nel 2020 mentre la perizia giurata del tecnico abilitato – non necessaria ai fini dell’agevolazione – è stata rilasciata nelle prima settimane del mese di gennaio 2021. La Società ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta disciplina agevolativa da applicare all’investimento e circa l’ambito temporale a partire dal quale è possibile usufruire del credito d’imposta e, specificatamente, a decorrere da quale periodo d’imposta è possibile compensare la prima rata del credito.
Con l’intento di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, il comma 1051 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito d'imposta spetta per gli investimenti effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).
Nel caso prospettato dunque, visto che alla data del 15 novembre 2020 la Società ha proceduto all'ordine vincolante ma l'acconto del 20 per cento (maxi-canone di leasing) lo ha versato in data successiva al 15 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risposta n. 602 del 17 settembre 2021 che in relazione all'investimento esaminato vada applicata la disciplina agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
Inoltre, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020 e quindi - in linea di principio - la prima delle tre quote del credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020. Nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo.
Interconnessione dei beni
Una Società ha realizzato due investimenti nell’anno 2020, attraverso locazione finanziaria. Per uno dei due investimenti, l’interconnessione e la messa in funzione è stata verificata a dicembre 2020 mentre i macchinari – oggetto dell’investimento - sono stati consegnati definitivamente alla Società solo nel febbraio 2021. Tale ritardo, dovuto semplicemente alla correzione di alcuni difetti riscontrati in sede di ricezione dei macchinari durante la prima consegna, non influisce circa l’utilizzo del credito d’imposta.
Infatti, l’Amministrazione finanziaria chiarisce con la Risposta n. 603 del 17 settembre 2021 che seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi e poi consegnati, valga quanto previsto dall’art. 1, c. 191, ossia “il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni”, ossia nel caso esaminato a partire dall'anno 2021.
Cumulo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali con contributo regionale
Una Società istante ha acquistato nell'anno 2021 un nuovo macchinario, per il quale è stato effettuato un ordine e versato il relativo acconto del 25% già nell’ottobre 2020. Il macchinario è poi stato consegnato successivamente nel Gennaio 2021 e successivamente è entrato in funzione. Tale macchinario ha le caratteristiche per beneficiare di un contributo a fondo perduto previsto dal bando "Fondo investimenti Toscana aiuti agli investimenti" POR FESR 2014-2020, da calcolarsi in misura pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni. Il contributo in oggetto concorre alla formazione del reddito IRPEF dei soci e dell'imponibile IRAP.
La Società chiede chiarimenti in merito alla fruizione e cumulabilità del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 189, L. 160/2019, pari al 40% del costo del macchinario.
L'articolo 1, c. 192, della Legge di Bilancio 2020 (L. 260/2019) prevede che “il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c.5, del TUIR. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 604 del 17 settembre 2021 ha fornito chiarimenti circa il calcolo del cumulo, secondo il quale per evitare il superamento del costo sostenuto, la Società dovrà tenere in considerazione, oltre l'Irap, anche l'imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d'imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di bilancio 2020. Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto - maggiorato del suddetto risparmio d'imposta - risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Nel caso in cui invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.