Ticket licenziamento - chiarimenti inps sulle modalita’ di calcolo
Con la Circolare 17 settembre 2021, n. 137, l’INPS fornisce una sintesi aggiornata alle regole 2021 per le modalità di calcolo del contributo di licenziamento obbligatorio (c.d. ticket licenziamento NASpI) dovuto in tutti i casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comprese le adesioni ad accordi collettivi aziendali per incentivo all’esodo con riconoscimento NASpI), ad eccezione dei casi di dimissioni, risoluzioni consensuali, imprese che cessano l’attività ricorrendo alla CIGS e di contratto di espansione.
La normativa
Nello specifico, il comma 31 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 (che ha introdotto il ticket licenziamento), come modificato dall’art. 1, comma 250, lett. f), della legge n. 228/2012, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
La Circolare INPS n. 137/2021
Si premette che l’obbligo del versamento del ticket licenziamento sussiste nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI a prescindere dalla sua effettiva fruizione, come ha ricordato dall’Istituto con la precedente Circolare n. 40/2021, con cui erano state inoltre fornite precisazioni in merito alle tipologie di cessazione dei rapporti per le quali il contributo è dovuto (come le cessazioni dei rapporti di lavoro per effetto della stipula di un accordo collettivo di incentivo all’esodo durante la vigenza del divieto di licenziamento, introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020) e a quelle rispetto alle quali il contributo non è invece dovuto.
Con la Circolare in oggetto, l‘INPS rammenta che l’importo del ticket di licenziamento (che finanzia il sussidio di disoccupazione) è pari al “41% del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”: al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della Circolare INPS n. 40/2020. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Il documento in commento fornisce alcuni esempi corretti di calcolo del ticket licenziamento, resi necessari da prassi di calcolo non conformi al disposto dell’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI o, al contrario, per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.
Con un successivo messaggio l’INPS fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della Circolare, ossia il 17 settembre 2021.