Lavoro

Ultimi chiarimenti delle Entrate sul regime speciale impatriati


Con le risposte a interpelli del 16 settembre 2021, nn. 594 e 596, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’accesso al regime speciale dei lavoratori impatriati per i controesodati e per i lavoratori che svolgono in Italia l’attività lavorativa in smart working per una società estera.

 

La risposta all’interpello n. 594/2021

Con il documento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'interpello posto da un cittadino italiano, trasferitosi all'estero nell'anno 2013 ed iscritto dal 2019 all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), il quale chiede chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti ai “controesodati” (art. 2 comma 1, della legge n. 238/2010) per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. “vecchi” impatriati.

Con la risposta n. 594/2021, l’Agenzia ha chiarito che i controesodati di cui alla legge n. 238/2010, che siano iscritti all’AIRE alla data del 31 dicembre 2019 e che beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati (per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 147/2015), possono esercitare l’opzione ex art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e accedere alla misura stabilita dal c.d. decreto “Crescita” (art. 5, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019), che prevede un’estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile. 

L’art. 5, comma 2-bis, del decreto “Crescita”, infatti, non contiene alcuna limitazione soggettiva all’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge n. 238/2010 (“controesodati”). 

Al contrario, risultano esclusi da detta opzione prevista dalla legge di Bilancio 2021: 

1) gli sportivi professionisti; 

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; 

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE; 

4) i cittadini extra-comunitari. 

L’Agenzia aggiunge che l’istante, nel presupposto che soddisfi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34/2019, n. 34 (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l'esercizio dell'opzione), potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta a decorrere dalla conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione (l’istante però deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio dell'opzione in argomento, del regime agevolato per gli ulteriori cinque periodi d'imposta). 

La risposta all’interpello n. 596/2021

La risposta a interpello n. 596/2021, analizza la situazione rappresentata dal ritrasferimento in Italia di persone che lavoravano all’estero con mantenimento del rapporto lavorativo da remoto con la stessa azienda estera presso la quale era in precedenza prevista la prestazione in presenza.

Con tale risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cittadino italiano iscritto all’AIRE, dipendente di una società estera (nella fattispecie, statunitense), può usufruire del regime speciale per lavoratori “impatriati” ex art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015 se rientra in Italia continuando a svolgere l’attività in modalità smart working per la stessa azienda straniera. 

Lo stesso, inoltre, può continuare ad applicare il beneficio per altri cinque anni con un taglio sui redditi del 50%, se ha a carico un figlio minorenne, così come previsto dal comma 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Il citato art. 16 non richiede che l’attività del lavoratore sia svolta per un’impresa operante in Italia, di conseguenza, possono beneficiare del taglio dell’imponibile prodotto nello Stato anche i dipendenti di aziende o enti esteri o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).