Agevolazioni

Investimenti beni strumentali nuovi: ammesse al credito d’imposta anche le S.T.P.


Le Società Tra Professionisti (S.T.P.) essendo titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti strumentali nuovi “Industria 4.0”. 

È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 600 del 16 settembre 2021.  Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. 

 

S.T.P. e reddito d’impresa

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito S.T.P.), ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. 183/2011,  le società il cui atto costitutivo preveda, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, sempreché il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.  Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la denominazione sociale della S.T.P., in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

Le S.T.P. possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa. Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. 

Come chiarisce l’Amministrazione finanziaria, il reddito prodotto dalle S.T.P. è qualificato come reddito d’impresa; non assume rilevanza dunque l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Ris. 35/E del 2018).

Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, c. 1, lett. a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. 

 

Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi

Nel caso in esame la Società tra Professionisti, interessata ad avviare un programma di investimenti in beni strumentali, ha chiesto chiarimenti circa l’applicazione e l’eventuale cumulo del “credito d’imposta Industria 4.0” e del “credito d’imposta per investimenti effettuati nel Mezzogiorno”. 

Per quanto riguarda il credito d’imposta Industria 4.0 ex art.1, c. 1057 e seguenti, L. 178/2020 possono beneficiarne tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, entro 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. 

Il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, istituito dall'art. 1, c. da 98 a 108, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 7-quater del D.L. 243/2016, introdotto in sede di conversione dalla L. 18/2017,  è destinato alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, (macchinari, impianti e attrezzature varie) facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Destinatari di entrambe le agevolazioni sono, quindi, i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, quindi la S.T.P. può beneficiare di entrambi i crediti d’imposta. Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate in questo documento di prassi ed in altri precedenti,  in relazione ai medesimi investimenti è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Per i chiarimenti sulla rilevanza fiscale del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, si rinvia a quanto già chiarito con la Cir. 34/E del 3 agosto 2016.