Svolgimento occasionale dello smartworking e retribuzioni convenzionali
Con la risposta a interpello 15 settembre 2021, n. 590, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, ai lavoratori fiscalmente residenti in Italia che durante il distacco all’estero svolgono occasionalmente parte della prestazione nel territorio nazionale in modalità di lavoro agile o "smart working".
La fattispecie
Nel caso di specie, il quesito è stato formulato da una società italiana appartenente a un gruppo tedesco che intende distaccare una propria dipendente, con inquadramento dirigenziale, presso la consociata tedesca priva di stabile organizzazione in Italia.
L’istante, in particolare, vuole sapere se lo svolgimento occasionale in Italia da remoto della prestazione lavorativa della dipendente possa compromettere la fruizione della retribuzione convenzionale prevista dall'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate ritiene che nel caso prospettato non sussistano i presupposti per determinare il reddito con la retribuzione convenzionale fissata dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1987 che, in sostanza, non tiene conto delle somme effettivamente corrisposte al lavoratore.
Viene infatti richiamato il contenuto dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, in base al quale:
- il lavoratore, operante all'estero, sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o disufficiente stabilità;
- l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il lavoratore nell'arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Riguardo a quest’ultimo elemento, l’Agenzia fa presente che in più occasioni (cfr. Circolari n. 207/2000 e n. 17/E/2017) è stato precisato che il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa e la tassazione del reddito deve avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l'attività lavorativa, indipendentemente dal Paese ove si esplicano gli effetti di tale attività.
Nella fattispecie in esame, secondo l’Agenzia, manca quest’ultimo requisito in quanto la dipendente distaccata in Germania svolge l’attività in Italia in modalità di lavoro agile, soggiornando all'estero per un periodo non superiore a 183 giorni. Motivo per cui la lavoratrice distaccato non potrà fruire della retribuzione convenzionale. Né la società può invocare la circostanza che lo smart working è contrattualmente previsto, dovendo prevalere, ai fini del regime di favore, il requisito della permanenza all’estero.
Da ultimo va ricordato che il periodo di lavoro nell’altro Paese non deve essere necessariamente continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi.