Fisco

Regime del margine prevalente sul reverse charge “esterno”


Il regime del margine, in quanto derogatorio di quello ordinario, presuppone il rispetto di alcuni adempimenti, esperibili dal solo rivenditore che, nel caso in cui sia stabilito in un Paese extra-UE, possono essere adempiuti in Italia dal proprio rappresentante fiscale per le operazioni ivi territorialmente rilevanti.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 582 del 13 settembre 2021, presentata dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo IVA svizzero che svolge l’attività di compravendita di opere d’arte acquistate prevalentemente all’asta o presso gallerie d’arte per essere successivamente rivendute all’interno della UE.

Il dubbio interpretativo è relativo alla modalità di applicazione del regime speciale del margine, di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, in sede di rivendita delle opere d’arte a soggetti passivi italiani, non essendo chiaro se l’IVA sul margine debba essere applicata dal rappresentante fiscale oppure, in base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dal cessionario.

A favore della prima soluzione, l’istante osserva che il regime del margine è ancorato alla natura del bene piuttosto che ai requisiti soggettivi di coloro che, a vario titolo, intervengono nella sequenza di passaggi di acquisto e rivendita e che, nell’ambito delle opere d’arte, stante le particolari modalità di liquidazione, assolvimento dell’IVA che caratterizzano il regime in esame, nemmeno le operazioni intracomunitarie sono considerate tali, in quanto sarebbe impossibile per l’acquirente applicare il meccanismo del reverse charge, salvo che quest’ultimo non venga a conoscenza di quanto pagato dal venditore.

La soluzione interpretativa prospettata dall’istante è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il regime del margine, basato sull’applicazione dell’IVA sul solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè sulla differenza (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Deve, pertanto, attribuirsi la prevalenza, nella fattispecie in esame, alle disposizioni che regolano il regime speciale rispetto all’ordinaria modalità di assolvimento dell’imposta prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni, territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, basata sulla traslazione dell’obbligo d’imposta sul cessionario (cd. “reverse charge”).

A favore di questa conclusione depone la prevalenza accordata dal legislatore al regime speciale nell’ambito delle operazioni aventi per oggetto opere d’arte spedite o trasportate a destinazione di soggetti passivi di altri Paesi membri, che sono infatti considerate operazioni interne al Paese membro del cedente e non operazioni intracomunitarie, il cui debitore d’imposta è normalmente il cessionario.