Donazioni: le cessioni di quote di società di famiglia non erodono la franchigia
L’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la risposta ad un’istanza di interpello, n. 571 del 30 agosto 2021, con cui ha fornito chiarimenti in merito alla variazione dell’importo della franchigia in caso di donazioni.
L’Amministrazione chiarisce che, nel caso di specie, una donazione da genitori a figlio delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia, lasciandone inalterato l’ammontare.
Il contribuente istante, con atto del 2017, aveva ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia, non versando l’imposta di donazione, in quanto riteneva di poter usufruire delle agevolazioni tributarie di cui all’articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di trasferimento a favore di discendente, con cui si acquisiva il controllo societario di cui all’articolo 2359 del Codice civile e ci si impegnava a continuare l’attività per almeno un quinquennio.
Successivamente, l’istante dovrebbe ricevere in donazione dalla madre un immobile con relative pertinenze e chiedeva di sapere se questo atto di donazione debba essere assoggettato ad imposta di donazione per aver eroso la franchigia di euro 1.000.000.
L’Amministrazione finanziaria ha specificato che l’articolo 57 del citato decreto prevede che tutte le donazioni, anteriormente fatte al donatario concorrano alla determinazione delle cd. franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo (riducendo, di fatto, l’importo della franchigia), ma al contempo prevede specifiche deroghe.
In particolare, non erodono la franchigia:
- le donazioni remuneratorie e di modico valore;
- le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’articolo 55 del D.lgs. n. 346/1990 aventi ad oggetto i trasferimenti di cui all’articolo 3;
- le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’articolo 59 del decreto.
L’articolo 55, comma 2, del citato decreto prevede che “Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo”.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha condiviso la soluzione prospettata dall’istante, vale a dire che la nuova donazione non è soggetta alla relativa imposta, in quanto il precedente atto di donazione delle quote sociali non ha eroso la franchigia prevista per i parenti in linea retta, essendo stato correttamente registrato in modo gratuito ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990.