Lavoro

Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio


Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 l’Inail detta alcuni chiarimenti circa il regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.

 

In base al comma 1 dell’art 53 del d.p.r. 1124/1965, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente se questa possa essere indennizzata dall’INPS o meno.  La denuncia deve essere fatta entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del fatto, attraverso appositi servizi telematici sul portale Inail (tramite PEC/raccomandata per i lavoratori domestici o occasionali) e deve contenere i riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente. Il termine sopra indicato si riduce a 24 ore se si tratta di incidenti mortali o per quelli dove vi è pericolo di morte.

Si precisa inoltre che a partire dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18 del dl n. 81 del 9 aprile 2008 che prevedeva l’obbligo di denuncia e comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP),al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Al fine di agevolare il datore di lavoro, l’Inail ha provveduto denominando la sezione del portale dedicato alla denuncia Comunicazione/denuncia infortunio, in questo modo attraverso una sola procedura si rispetteranno i due adempimenti previsti: la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi.

Sanzioni per omessa denuncia

In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:

1. la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori, nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l’eventualità di cui al punto successivo;

2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;

3. la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La violazione dell’obbligo di denuncia di infortunio è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso. Attualmente l’importo va da 1.290,00 a 7.745,00 euro; se però il datore provvede a sanare la violazione è previsto il pagamento della sola sanzione minima di 1.290,00. Tale pagamento dev’essere fatto tramite modello F23 utilizzando gli appositi codici tributo previsti; qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.