Fisco

IVA al 4% per l’olio d’oliva, anche se destinato alla produzione di cosmetici


Le cessioni di olio di oliva sono soggette all'aliquota IVA del 4 per cento, anche se destinate alla produzione di cosmetici. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021. 

Il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento a «olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare». La disposizione in esame contiene specifico riferimento alla destinazione all’alimentazione umana o animale per quanto riguarda gli oli vegetali; al contrario, non è specificato null’altro con riferimento all’olio d’oliva.

Nello specifico, è stato richiesto un chiarimento circa l’IVA applicabile alle cessioni di olii d'oliva (olio extra vergine - olio d'oliva - olio di sansa di oliva) nel caso in cui tali olii siano destinati alla produzione di cosmetici. Dall'analisi della normativa IVA e delle disposizioni a livello doganale è stato chiarito che le cessioni di olio d'oliva sono soggette all'aliquota del 4 per cento.

Infatti, anche a livello doganale coerentemente con quanto previsto dalla Nomenclatura Combinata dell’UE, più precisamente dalle note complementari che forniscono informazioni dettagliate per ciascuna categoria di prodotti, consultabili nell’Allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, non sembra essere richiesta una specifica destinazione d’uso per l’olio d’oliva. 

L’identificazione degli oli segue le disposizioni stabilite nelle predette note complementari secondo cui “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento. Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91”.