Sostegno grandi imprese in difficoltà, MISE: dal 20 settembre via alle domande
Sono pari a 400 milioni le risorse messe a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico per sostenere le grandi imprese in difficoltà a causa della crisi economico finanziaria dovuta all’emergenza Covid-19.
La misura è prevista dall’articolo 37 del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) che ha istituito, nello stato di previsione del MISE, un fondo destinato ad aiutare le grandi imprese che si trovano in una situazione di crisi economica temporanea.
Il 3 settembre 2021, il Ministero ha pubblicato sul proprio sito web il decreto direttoriale contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande, decreto che a breve sarà disponibile anche in Gazzetta Ufficiale.
Lo sportello telematico per la presentazione delle istanze gestito da Invitalia sarà attivo a decorrere dal prossimo 20 settembre 2021.
Secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Decreto Sostegni, mediante il suddetto Fondo sono concessi aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di cinque anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
La misura è destinata alle grandi imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria, considerando per tali, le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.
Come presentare domanda per accedere al Fondo per le grandi imprese in difficoltà temporanea causa Covid-19
Secondo quanto stabilito dal decreto del MISE, l’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it, quale soggetto gestore della procedura.
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda verrà resa disponibile sul sito internet www.invitalia.it, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.
Il modulo di domanda, redatto in lingua italiana, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa proponente, pena l’improcedibilità della stessa.
Per presentare l’istanza, è necessario:
- registrarsi e accedere alla procedura informatica attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda; c) generare il modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale;
- caricare il modulo di domanda firmata digitalmente; e) caricare gli allegati firmati digitalmente, laddove richiesto;
- inviare l’istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.
La domanda di accesso al Fondo deve contenere il piano aziendale redatto, sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che non devono essere collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso al Fondo.
Requisiti di accesso
La domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- non si trovavano già in situazione di difficoltà, come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa proponente opera, dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dall’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 o dall’articolo 3, punto 5. del regolamento (UE) n. 1388/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell'attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
E’ ammesso l’accesso al Fondo anche da parte delle imprese in amministrazione straordinaria, che presentino e attestino prospettive di ripresa dell’attività, tramite la concessione di un finanziamento diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel piano aziendale presentato.
Istruttoria della domanda
L’ente gestore Invitalia procede ad istruire le domande nel termine di sessanta giorni dalla presentazione delle stesse, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
Invitalia potrà richiedere, per una sola volta, mediante una comunicazione scritta, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente.
Cosa prevede l’agevolazione per le grandi imprese in difficoltà temporanea causa Covid-19
L’impresa ammessa alla misura di sostegno otterrà un finanziamento agevolato della durata massima di cinque anni, con importo complessivo concesso non superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell'impresa proponente per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l'importo massimo del finanziamento non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
In ogni caso, il finanziamento non potrà eccedere l’importo di 30 milioni di euro con riferimento all’impresa proponente, tenendo conto che, nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all'intero gruppo; esso potrà essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata dal piano medesimo ovvero altre Amministrazioni o Enti. In tale caso è onere dell’impresa proponente attestare, in sede di presentazione della domanda, la suddetta disponibilità, producendo idonea delibera esecutiva adottata dagli Organi competenti.