Agevolazioni

Super-sismabonus: presentazione dell’asseverazione di rischio sismico


Il superbonus 110% per gli interventi antisismici, previsto dall’art. 119, comma 4 del DL 34/2020, spetta solo se l’asseverazione prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 58/2017 sia stata presentata:

  • contestualmente al titolo abilitativo, con riferimento ai titoli abilitativi richiesti fino al 15 gennaio 2020;
  • contestualmente al titolo abilitativo o prima dell’inizio dei lavori, con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020.

Se non rispettati tali termini, la presentazione dell’asseverazione dovrà considerarsi tardiva, con conseguente impossibilità di accedere né al Superbonus, né al sismabonus “ordinario” di cui all’art. 16 del DL 63/2013.

E’ quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 554 del 25.8.2021.

Nel caso in esame, l’istante ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire nel mese di agosto 2018 senza allegare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Ottenuto il permesso nel mese di settembre 2019, i lavori sono iniziati nel mese di settembre 2020 e sono stati interrotti prima della demolizione dell’unità immobiliare. Ora, l’istante intende presentare una variante al permesso di costruire, onde conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere al superbonus, presentando l’asseverazione in questa fase e comunque prima dell’inizio dei lavori oggetto della variante al permesso di costruire originario.

Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in esame i lavori sono iniziati nel 2018, seppur sospesi, e la nuova comunicazione di inizio lavori è presentata in ottemperanza al permesso di costruire, a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo. Si applica pertanto la normativa vigente per quella data, in base alla quale era necessaria la presentazione dell’asseverazione contestualmente al titolo abilitativo. Non spetterebbe dunque né il superbonus né il sismabonus: al ricorrere dei requisiti, spetterebbe la sola detrazione di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera i, del Tuir, nella misura del 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro.

A meno che l’Ufficio tecnico del comune emetta parere che attesti che la data di presentazione della variante possa essere considerata una diversa e successiva data d’inizio del procedimento autorizzatorio: in tal caso il superbonus spetterebbe previa presentazione dell’asseverazione prima dell’inizio dei lavori.