Medici di continuità assistenziale presso ASL: fatturazione o no?
Una Asl gestisce parecchie convenzioni con:
- medici di medicina generale;
- medici di continuità assistenziale (guardie mediche con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con l'ASP i cui emolumenti vengono liquidati sulla base del foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dall'ASP che contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Alcuni medici di continuità aziendale che applicano il regime forfetario hanno domandato all'Asl istante se, al posto del suddetto foglio di liquidazione dei corrispettivi, non fosse più corretto procedere con l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti dell'Asl per le prestazioni eseguite.
I medici di medicina generale sono suddivisi in:
- medici in rapporto di continuità assistenziale assunti a tempo determinato (svolgono la propria attività in convenzione con l'Asl ma utilizzando mezzi propri);
- medici in rapporto di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato (lavoratori dipendenti)
La norma (articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974) dispone espressamente che "nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Il foglio dev'essere prodotto in triplice copia (medico, asl e ufficio agenzia delle entrate competente).
La Risoluzione 98/E/2015 ha stabilito che devono ritenersi sempre valide le indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.M. 31 ottobre 1974 e, conseguentemente, laddove venga emesso il cedolino da parte delle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN, si ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
La Risoluzione 41/E/2020 (Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale) ha precisato che che "il MCA, assunto quale sostituto sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo, precisando, sempre ai fini dell'IVA, che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, ed esclude la rivalsa dell'IVA nei confronti dei committenti".
Dall'analisi effettuata si evince che il foglio di liquidazione dei corrispettivi è un documento che sostituisce la fattura in ogni suo aspetto e pertanto, per i medici di continuità assistenziale a tempo determinato l'Asl può continuare a liquidare i compensi sulla base del suddetto foglio, a prescindere che gli stessi applichino o meno il regime forfetario, in quanto lo stesso "tiene luogo della fattura".