Agevolazione prima casa ok purchè si venda l'immobile ereditato
Un soggetto coniugato in regime di comunione dei beni ha ereditato un immobile sul quale, in sede successoria, ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa. Il soggetto ha subito adibito detto immobile a residenza ed abitazione principale propria e della propria famiglia.
L'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dispone che “le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
La suddetta agevolazione prima casa viene concessa se si rispettano congiuntamente le seguenti condizioni (Fonte Ade):
- l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;
- l'acquirente non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Il fratello, che aveva ereditato l'immobile con l'istante, è deceduto e pertanto quest'ultimo è diventato unico proprietario dell'immobile. Dal momento che è intenzione del nucleo familiare dell’istante procedere con l'acquisto di una nuova abitazione, l'istante ha domandato all'amministrazione finanziaria se sia possibile procedere con l'acquisto della nuova abitazione (sempre nello stesso Comune) usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa.
Nel caso in esame, previa la verifica sulla casistica, con la pubblicazione della Risposta n. 551, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'istante può procedere con l'acquisto del nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile "a condizione che alieni l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale".