Finanze: rilasciate le FAQ sull'imposta sulle transazioni finanziarie
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto un documento dedicato alle FAQ in tema di imposta sulle transazioni finanziarie per rispondere ai dubbi più comuni di professionisti e contribuenti. Dopo una veloce carrellata sulle fondamenta dell'imposta alcune delle risposte più interessanti.
La legge di stabilità per il 2013 Legge - all’articolo 1, commi da 491 a 500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza). Sintetizzando,
- Operazioni su azioni - Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, è soggetto all’imposta con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013, l’aliquota si attesta allo 0,22%, ridotto allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro
- Operazioni in derivati - Se hanno come sottostante prevalente o il valore dipende prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, sono soggette a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta è ridotta a 1/5
- Operazioni ad alta frequenza - Se effettuate sul mercato finanziario italiano, l'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.
I casi di esclusione ed esenzione
Il Decreto Ministeriale attuativo del 21 febbraio 2013 elenca agli articoli 15 e 16 i casi di esenzione e di esclusione. Per quanto concerne, invece la decorrenza:
- l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio
- l'imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013
- l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013; quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli ordini inviati a decorrere dal 1° settembre 2013.
In ogni caso, l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre, va versata entro il 16 ottobre 2013. Stesso termine per il versamento dell'imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite a settembre 2013. I versamenti a cura della Società di Gestione Accentrata (articolo 80 del TUF), relativi a operazioni effettuate dai deleganti fino al 30 settembre 2013, vanno eseguiti entro il 16 novembre 2013.
Chi sono i soggetti passivi?
E’ soggetto passivo (“contribuente”) del tributo:
- l’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto
- entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni
- colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.
Quando deve essere efftuato il versamento?
L’imposta va ordinariamente versata con modello F24:
- entro il 16 del mese successivo al trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
- entro il 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto per le operazioni su derivati e altri valori mobiliari
- entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato, per le negoziazioni che si configurano come operazioni ad alta frequenza.
Le FAQ del Ministero delle Finanze
Esenzioni (articolo 16 DM) - Qualora i Fondi Sovrani investano riserve ufficiali dello Stato sono esenti dall’imposta mentre gli acquisti di azioni ed operazioni in derivati effettuati da fondi etici o nell’ambito di gestioni di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili risultano soggetti all'imposta. I soggetti ed enti partecipati esclusivamente da fondi pensione e i soggetti partecipati da altre forme di previdenza complementare sono considerati esenti.
Imposta 2013 - L’imposta sul trasferimento di azioni ed altri strumenti partecipativi è fissata eccezionalmente nella misura dello 0,22%, con riduzione allo 0,12 per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Nell'ipotesi di trasferimento delle azioni nel 2013 si applica l’imposta nella misura dell’0,22%; invece se lo stesso avviene a partire dal 2014, si applica la misura dello 0,20%.
Assoggettabilità società consortili - In caso di trasferimento, sono assoggettate all’imposta le azioni delle società consortili che abbiano la forma giuridica di società per azioni e di società in accomandita per azioni.
Aliquota per il trasferimento di derivati tra marzo e settembre 2013 - L’articolo 6, comma 5, del DM prevede espressamente che all’acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l’aliquota di imposta pari allo 0,2%. Il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga dopo il 1° marzo, anche se a seguito di esercizio di contratti derivati, è sempre soggetto all’imposta dello 0,20 e concorre al calcolo del saldo netto giornaliero.