Prodotti cosmetici e per la cura della pelle con aliquota IVA ordinaria
Tra i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10% sono inclusi i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata e non anche i prodotti cosmetici o per la cura della pelle classificati nella voce 3304, ai quali deve essere pertanto applicata l'aliquota IVA ordinaria (22%).
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 545 del 16 agosto 2021, relativa all’ambito applicativo del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, riferito ai “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
In forza dell’art. 1, comma 3, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), devono intendersi compresi nell’elenco in esame anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione n. 2017/1925/UE.
Tale norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, vale a dire i medicamenti, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005, e 3006, costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.
Fermo restando che la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i prodotti oggetto di interpello, quest’ultima ha ritenuto che sia più pertinente la classificazione alla voce 3304, prevista per i prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure.
In proposito, le Note esplicative del Sistema armonizzato specificano che i prodotti di cui alle voci da 3303 a 3307 vanno classificate nel Capitolo 33 della Tariffa Doganale, rubricato “Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, anche se contengono, a titolo accessorio, alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite a titolo accessorio proprietà profilattiche o terapeutiche.
Pertanto, ha conclusi l’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all’aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza comunitaria, devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, ma solo nelle ipotesi tassativamente previste, ai prodotti in questione non può essere applicata l’aliquota ridotta del 10% di cui al citato n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dovendo essere assoggettati all’aliquota ordinaria.