Lavoro

Esonero contributivo professionisti. Via alle domande. Si accede con SPID, CIE o CNS


Da domani 25 agosto 2021, Spid, Carta d’identità elettronica o CNS alla mano per richiedere l’esonero contributivo previsto in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.


Con il messaggio del 20 agosto 2021 n. 2909, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente previdenziale, l’INPS ha infatti comunicato la data di decorrenza per la presentazione delle istanze per accedere all'esonero, informando che i modelli per fare richiesta saranno forniti proprio nella stessa data di avvio della presentazione delle domande e quindi il 25 agosto.


La presentazione delle domande dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021 con cui l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, norma che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.


Chi può presentare domanda per ottenere l’esonero contributivo


In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, l’istanza di esonero contributivo può essere presentata dai soggetti, di seguito indicati, che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero del lavoro adottato di concerto con il MEF del 17 maggio 2021, prevede che l’esonero debba essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.


Per presentare domanda occorre accedere al proprio cassetto previdenziale sul sito dell’INPS e utilizzare i canali telematici abituali messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari.


Di seguito si riportano i percorsi da seguire per presentare la domanda e accedere all’agevolazione:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’INPS, nel suo messaggio, ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il possesso dei requisiti, come descritto nella circolare n. 124/2021, dovrà essere dichiarato dall’istante, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda, nella quale, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".


L’INPS puntualizza, infine, che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.