Agevolazioni

Tax credit tessile e moda rimanenze finali di magazzino. Predisposto l’elenco dei codici Ateco delle imprese che possono accedere


Con un decreto pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati individuati i criteri per determinare i settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.


Si tratta del tax credit del valore del 30% istituito dal Decreto Rilancio (art. 48-bis) per il 2020 e poi esteso anche all’annualità 2021 dal Decreto Sostegni bis (art. 8 D.L. n. 73/2021) in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in 
corso al 31 dicembre 2021.

Con l’odierno provvedimento, il MISE riporta in elenco i codici ATECO delle attività che possono fruire dell’agevolazione.
 
La misura intende sostenere le imprese i cui prodotti sono soggetti alla stagionalità e alla tendenza e che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno visto un aumento delle proprie rimanenze di magazzino.


In dettaglio, il credito è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media dello stesso valore registrato nelle tre annualità precedenti.
Può essere utilizzato unicamente in compensazione tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (art.17 D.lgs. n. 241/1997).

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta previsto per il settore tessile e moda, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.


Per fruire del bonus, l’impresa interessata deve rivolgersi all’amministrazione finanziaria che, in attuazione di quanto stabilito all’articolo 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, in un prossimo provvedimento, definirà le modalità, i termini di presentazione delle domande, il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.