Ravvedimento per E-fattura tardiva senza perdere la riduzione di un anno dell’accertamento anche per il contribuente forfetario
Anche il contribuente forfetario, per il quale non sussiste alcun obbligo di e-fattura B2B e B2C, può ricorrere al ravvedimento operoso in caso di fattura elettronica tardiva, decorsi quindi dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, per non perdere il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento: con la risposta ad interpello n. 520/E pubblicata il 29 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità operative che legittimano il mantenimento del beneficio, individuando anche la sanzione astrattamente applicabile e ravvedibile (da 250 e 2.000 euro) laddove il corrispettivo sia stato tempestivamente registrato ai fini delle imposte dirette considerando che la fattura risulta non soggetta ad IVA dato il regime forfetario applicato.
Interpello. L’istanza è stata formulata da una professionista interessata a conoscere se la tardiva emissione di una fattura elettronica, pur in carenza del relativo obbligo considerando il regime fiscale applicato, avesse determinato o meno la perdita della riduzione di un anno dei termini di accertamento e se fosse possibile, comunque, utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso sanando la violazione e continuando così a valersi del beneficio. Più nel dettaglio, l’istante svolge la professione di avvocato e si avvale del regime fiscale forfetario di determinazione dei redditi di cui all’articolo 1, commi 54-89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per valersi della riduzione di un anno dei termini di accertamento, l’istante ha scelto anche di certificare i propri corrispettivi mediante emissione di fatture elettroniche tramite SdI – Sistema di Interscambio. Nel corso del 2021, all’atto dell’incasso di un corrispettivo mediante bonifico, per un mero errore il professionista ha emesso un documento cartaceo non trasmettendo invece a SdI la fattura elettronica se non dopo il decorso dei dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e, pertanto, tardivamente. Per non perdere il beneficio del regime premiale, l’istante propone, in alternativa, di procedere al ravvedimento operoso con sanzione calcolata sul cinque per cento dei corrispettivi non documentati per tempo, ovvero di rinunciare a tale beneficio ma non dovendo però effettuare alcun ravvedimento in quanto non sarebbe stata commessa alcuna violazione.
Risposta. La posizione espressa dalle Entrate con la risposta in commento muove dalla ricostruzione normativa di rilievo. Nella specie, l’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 esonera espressamente dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche i soggetti passivi che si avvalgono del regime di vantaggio e del regime forfetario. Inoltre, al fine di promuovere l’utilizzo delle e-fatture da parte di tutti gli operatori economici la legge di bilancio 2020 ha espressamente disposto la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento fiscale per tutti i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Per l’effetto, è indubbio come la riduzione di un anno per coloro che applicano il regime forfetario è subordinata all’avere emesso solamente e-fatture tramite SdI. L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettroniche non determina l’applicazione di alcuna sanzione ma costituisce causa di perdita del beneficio legato ai termini di accertamento ridotti. Tuttavia, il mero ritardo nell’emissione di una fattura in formato elettronico a cura di un contribuente forfetario determinerebbe l’applicazione della sanzione compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati ma, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, diviene applicabile la sanzione in misura fissa tra i 250 ed i 2.000 euro. Ebbene, quando il contribuente forfetario intenda mantenere il regime premiale, procedendo all’emissione tardiva della fattura elettronica e ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, secondo l’Agenzia delle entrate non si perde il regime premiale della riduzione dei termini di accertamento. In questo caso, il documento cartaceo già emesso nei confronti del cliente non rileva fiscalmente dovendo essere considerato una mera quietanza dell’importo versato. Inoltre, la sanzione per cui ravvedersi risulta essere quella determinata in misura fissa, e non proporzionale, fermo restando il potere degli organi di controllo di verificare la sussistenza delle condizioni per potere beneficiare della riduzione dell’accertamento.