Bonus rottamazione TV: al via il 23 agosto
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto è stato pubblicato il Decreto interministeriale che determina la modalita' di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.
A partire dal prossimo 23 agosto sarà facoltà delle persone poter richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.
Il Bonus rottamazione TV comporta il riconoscimento di uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore; lo sconto massimo applicabile è pari fino a 100 euro e si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici.
Come da indicazioni ministeriali si segnala che, a differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di ISEE.
Come ottenere il bonus? per ottenerlo è necessario avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all’isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione qui allegato e disponibile sul sito del Mise:
Il contributo e' riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il bonus è riconosciuto tramite uno sconto diretto effettuato dal venditore in sede di acquisto.
Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 il venditore avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dovrà inviare una comunicazione telematica indicando:
- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identita' dell'utente finale;
- i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneita';
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto
Il mancato invio di tale comunicazione comporterà il non riconoscimento del bonus
Il venditore potrà recuperare lo sconto applicato al consumatore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24 (una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dovrà istituire l'apposito codice tributo).
Il Mise ha reso noto il nuovo calendario da tenere in considerazione per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali:
- dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A - Sardegna;
- dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;
- dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;
- dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.