Sospeso I* acconto Irap 2020 per operazione straordinaria con effetto dal 1/1/2020
Una società nel corso del 2020, all'interno di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo aziendale, ha effettuato le seguenti operazioni con efficacia contabile e fiscale a partire dal 1° gennaio 2020:
- incorporazione di altre società del gruppo;
- incorporazione della controllante tramite fusione inversa
Nel mese di giugno 2020, considerando le operazioni di riorganizzazione che sarebbero state poste in essere di lì a poco, la Società ha effettuato un versamento come primo acconto 2020 ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (di seguito "IRAP") senza tener conto delle disposizioni introdotte in occasione dell'emergenza Covid-19 con Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
La società fa inoltre presente che:
- non è una holding di partecipazione;
- sia la società incorata che l'incorporante considerate singolarmente rispettavano il limite massimo richiesta dalla norma pari a 250 milioni di euro di ricavi
La Società domanda dunque "se possa beneficiare dell'esonero dal versamento del primo acconto IRAP relativo al periodo d'imposta 2020, avendo soddisfatto il limite oggettivo dei ricavi 2019 e conseguentemente, vanti un credito d'imposta - quale eccedenza di versamento - per l'importo corrisposto a tale titolo".
Cosa prevedeva l'art. 24 del Dl 34/2020? "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta".
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta 543/2021 ha concesso alla Società di poter usufruire di quanto normato dal citato art. 24 in quanto:
- nel 2019 le società possedevano le caratteristiche richieste dalla norma;
- l'efficacia fiscale e contabile è retroattiva al 1° gennaio 2020
Cosa dovrà fare l'istante?
Nel modello Irap 2021 dovrà compilare il rigo IR25 indicando nella colonna 2, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020); in colonna 3, la somma degli acconti versati (anche quello di giugno 2020) o compensati in F24.
Non è corretto, invece, indicare l'acconto versato come eccedenza di versamento a saldo nel rigo IR28.