Risoluzione contrattuale e nota di variazione IVA
In presenza di una clausola risolutiva espressa che determini il venir meno di un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, si considera legittima l’emissione di una nota di variazione senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento negoziale o giudiziale del verificarsi della citata causa di risoluzione.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021, fornendo chiarimenti ulteriori rispetto a quelli forniti in precedenza con il principio di diritto n. 13 del 2 aprile 2019.
Il cedente del bene, o il prestatore di un servizio, può variare in diminuzione l'imponibile al verificarsi di alcune fattispecie individuate dall’art. 26, c. 2, del d.P.R. 633/1972. Tra queste, rientra anche la “risoluzione” dell’operazione senza distinzione alcuna tra risoluzione giudiziale o di diritto.
Nello specifico, il verificarsi della condizione contemplata da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto può costituire il presupposto legittimante l'emissione di una nota di variazione di cui al già menzionato art. 26, c.2, d.P.R. 633/1972. La risoluzione può avvenire:
- in caso di mancato pagamento (art. 1456 c.c.)
- in caso di decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (art. 1454 c.c.)
Ne consegue l'obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all'art. 26, c. 5, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa."
Resta fermo l'obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l'eventuale e successivo accertamento giudiziale abbia un esito sfavorevole, ossia favorevole per la controparte.