Reinquadramento Inps retroattivo per errate informazioni iniziali
Con nota 5 agosto 2021, n. 1234, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto sulle procedure di inquadramento previdenziale, rettificando le indicazioni già fornite in precedenza con propria Circolare n. 1/2020
La questione
Si ricorda che con Circolare n. 113/2021, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni amministrative riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, prendendo atto del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in applicazione del disposto di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
E in detto documento l’Istituto previdenziale ha argomentato che il datore di lavoro che non comunica eventuali cambiamenti della propria attività, tali da incidere sulla classificazione e sul proprio inquadramento previdenziale, andrà unicamente incontro a una sanzione amministrativa senza rischiare che il conseguente provvedimento di reinquadramento, adottato dall’INPS, retroagisca.
Questo concetto è stato confermato anche dall’IINL il quale, con la nota n. 1234/2921 in esame, è intervenuto sulle procedure di inquadramento previdenziale, rettificando le indicazioni già fornite con la propria precedente Circolare n. 1 del 2020.
La ratio di tale intervento esplicativo è da rinvenire principalmente nei mutati orientamenti giurisprudenziali dei quali ha preso atto anche l’INPS, fornendo le relative istruzioni con la citata Circolare n. 113/2021.
Il riferimento normativo è l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, il quale prevede espressamente che i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producano effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Sicché vige in materia vige il principio di irretroattività degli effetti del provvedimento di variazione della classificazione.
La Corte di Cassazione ha di recente mutato orientamento rispetto ad un pregresso indirizzo (v. Cass. n. 13383/2008) affermando con le sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021, il principio secondo cui, in tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS, d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come per la modifica in itinere esista già una specifica sanzione nell’art. 2 del D.L. n. 352/1978 (legge n. 467/1978), che prevede l’obbligo dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta.
Determinazioni dell’INL
Prendendo atto di questa svolta giurisprudenziale, l’INPS ha rivisto le proprie indicazioni e con la Circolare n. 113/2021 ha riconosciuto effetto retroattivo ai soli reinquadramenti (provvedimenti emessi successivamente al 29 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale) derivanti da errate dichiarazioni originarie rilasciate in fase di primo inquadramento dell’azienda, con esclusione, pertanto, di quelli causati da omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta.
A questo punto, anche l’INL ha aggiornato le proprie istruzioni in materia, rettificando e, conseguentemente, ritenendo superate quelle contenute nella Circolare n. 1/2020.
Va ricordato che legittimato ad adottare il provvedimento di reinquadramento, anche su proposta del personale ispettivo INL, è sempre il Direttore della sede INPS competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti l’azienda, anche nel caso in cui l’accertamento ispettivo sia stato condotto in un luogo diverso.