Fisco

Formazione e aggiornamento professionale soggetta a IVA per i relatori liberi professionisti


L’esenzione IVA prevista per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale non è applicabile ai singoli relatori, persone fisiche liberi professionisti, titolari di partita IVA, che svolgono l’attività formativa nell’ambito dei corsi organizzati dagli Ordini territoriali. Il regime di esenzione è, invece, applicabile ai corrispettivi percepiti dagli enti strumentali agli Ordini territoriali e dalle SAF, nonché da altri enti terzi per l’attività di formazione e aggiornamento professionale, purché questi ultimi svolgano le singole attività formative ed operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 457 del 7 luglio 2021 in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, ai corrispettivi percepiti da soggetti terzi, diversi dagli enti strumentali e dalle SAF, per l’attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini professionali territoriali.

Il dubbio interpretativo è relativo alla possibilità di applicare il regime di esenzione da IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale.

Ad avviso dell’istante, i corrispettivi percepiti dai singoli relatori per l’attività di formazione svolta in base a cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione, sempreché si tratti di eventi formativi svolti sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine, come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della Pubblica amministrazione richiesto dal citato art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di esenzione è applicabile ai corrispettivi percepiti dagli enti strumentali agli Ordini territoriali e dalle SAF, nonché da altri enti terzi per l’attività di formazione e aggiornamento professionale, purché questi ultimi svolgano le singole attività formative ed operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini, tenuti a garantire i contenuti delle attività formative ed il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi, integrando tali elementi il requisito del riconoscimento da parte della Pubblica amministrazione.

Di contro, l’esenzione non è applicabile ai singoli relatori, persone fisiche liberi professionisti, titolari di partita IVA, che svolgono l’attività formativa nell’ambito dei corsi organizzati dagli Ordini territoriali, in quanto le prestazioni dei docenti danno luogo a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972.

L’imponibilità opera anche nell’ipotesi in cui l’attività formativa resa dai relatori indipendenti sia svolta sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, nei confronti dei quali i relatori emettono fattura per la prestazione professionale resa.

A favore di questa indicazione si può fare riferimento alla risoluzione n. 100 del 25 luglio 2005, con la quale è stato, tra l’altro, precisato che l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 si applica quando i soggetti incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono all’effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione. L’esenzione non trova applicazione, invece, quando i soggetti incaricati provvedano all’effettuazione di singole prestazioni (R.M. 23 dicembre 1991, n. 430947).

In conclusione, le prestazioni effettuate dai singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate ad IVA nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972.