Fisco

Lavori in economia nei porti e aeroporti con IVA


I lavori realizzati in economia dall’ente pubblico che provvede ad effettuare acquisti di beni e servizi destinati alla realizzazione degli interventi all’interno dei porti e aeroporti non beneficia del regime di non imponibilità anche se i beni e servizi acquistati sono funzionali e strumentali all’espletamento delle prestazioni di servizi alle quali si applica il regime agevolato.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 467 del 7 luglio 2021, relativa all’individuazione del regime IVA da applicare nell’ipotesi di realizzazione in economia dei lavori all’interno dei porti e aeroporti.

L’art. 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972 ha inteso circoscrivere il regime di non imponibilità IVA prevista per i servizi resi nei porti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine ad alcune tipologie di prestazioni che si presentano come complessi interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e aventi quale fine immediato il loro funzionamento, la loro manutenzione, ovvero l’ampliamento, l’ammodernamento e la riqualificazione degli stessi.

Pertanto, il trattamento di non imponibilità è applicabile nella misura in cui le predette prestazioni sono rese dai soggetti che realizzano l’intervento nel suo complesso, per cui le stesse devono essere rese dall’appaltatore principale nei confronti del committente, dal subappaltatore all’appaltante e, per analogia, da coloro che effettuano le medesime prestazioni ad un committente sulla base di un “contratto di risultato”, anche se non riconducibile alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto.

Nel caso oggetto della risposta n. 467/E/2021, gli interventi descritti dalla norma richiamata sono realizzati in economia dall’istante, che provvede ad effettuare acquisti di beni e servizi (materiali, cottimi e servizi vari oltre gli eventuali noleggi a caldo o a freddo dei macchinari necessari per la relativa posa in opera) destinati e funzionali alla realizzazione degli interventi stessi.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non è applicabile il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, dovendo ritenersi che le mere acquisizioni di beni e servizi, a prescindere dalla veste assunta dal soggetto che realizza gli interventi, debbano essere assoggettate ad imposta con la loro aliquota propria, anche se o predetti beni e servizi sono funzionali e strumentali all’espletamento delle prestazioni di servizi che, invece, rientrano nel campo di applicazione del citato art. 9.

A conferma di questa soluzione interpretativa può richiamarsi la risoluzione n. 118 del 31 marzo 2008, con la quale l’Agenzia ha precisato che la non imponibilità è esclusa per le mere forniture di beni e servizi che non danno luogo agli interventi strutturali cui fa riferimento la predetta disposizione, specificando inoltre che i contratti di noleggio (a caldo e a freddo) non possono mai configurarsi come contratti di risultato e, quindi, al pari delle forniture di beni e servizi, devono essere assoggettati a IVA con le aliquote previste per i singoli beni e servizi.