Sostegno all'industria tessile, moda e accessori: modalità e termini per le domande
Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale del 3 agosto 2021 con cui sono stati definiti i requisiti e le modalità di presentazione delle domande riferite alla misura di sostegno per il settore dell’industria tessile, della moda e degli accessori previsto dall’art. 38 bis del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34, rilancio recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il suddetto articolo 38 bis prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, anche allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
Secondo quanto stabilito dal nuovo decreto direttoriale, le agevolazioni suddette sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande di agevolazione, corredate dalle relative proposte progettuali, possono essere presentate ad Invitalia (soggetto gestore della misura) a decorrere dalle ore 12:00 e fino alle ore 18.00 del giorno 22 settembre 2021.
Nei giorni seguenti alla predetta data, lo sportello agevolativo sarà
aperto dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall’Agenzia con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello.
Le domande vanno sottoscritte tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale in modalità persona fisica e devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione che sarà indicata nella domanda medesima.
In sede di compilazione della domanda, l’impresa proponente è tenuta ad indicare il codice attività prevalente, come risultante presso il Registro imprese.
La proposta progettuale deve contenere:
- profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell’iniziativa proposta e degli obiettivi previsti attraverso l’individuazione delle linee di attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto, sulla base dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020 che dispone le modalità di attuazione della misura;
- descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante.
In caso di acquisto di brevetti, programmi informatici e licenze software di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del MISE del 18 dicembre 2020, il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla domanda apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa, contenente tutte le informazioni necessarie per poter definire la congruità del prezzo.
Al termine dell’invio telematico, alla domanda di agevolazione e ai relativi allegati verrà assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo
informatico.
Le domande di agevolazione sono istruite da Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni verranno erogate su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 2 stati di avanzamento lavori. Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere all’Agenzia, tramite la piattaforma informatica, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia e del MISE.
La richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni, pari al 50% di quelle concesse, è subordinata al sostenimento di spese di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del MISE del 18 dicembre 2020 per un importo pari ad almeno il 50% di quelle ammesse con il medesimo
provvedimento. Resta fermo che, anche in caso di rendicontazione di spese per un importo superiore al 50% di quelle ammesse, la prima quota di contributo erogabile non potrà essere superiore al 50%
delle agevolazioni concesse.
La rendicontazione avverrà mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori e relative ai pagamenti ricevuti; le imprese beneficiarie, ai fini della rendicontazione, possono presentare titoli di spesa non quietanzati, sebbene l’Agenzia potrà richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta di erogazione ed in assenza di presentazione di richiesta del saldo.
La richiesta di erogazione relativa al secondo e ultimo stato avanzamento lavori, ovvero in un’unica soluzione, deve essere trasmessa dall’impresa beneficiaria all’Agenzia entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, assieme alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato.
Il saldo verrà comunque erogato purchè l’impresa dimostri l’effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati, anche a titolo di primo stato avanzamento lavori, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono
essere intestati alle società beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Tessile, Moda e Accessori ”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura sono nuovi.
Controlli e verifiche
L’Agenzia si riserva di effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco al fine di verificare l’effettiva acquisizione dei beni oggetto di agevolazione e il rispetto degli obblighi connessi all’ammissione, erogazione e mantenimento delle agevolazioni.
Il Ministero e l’Agenzia possono effettuare accertamenti d’ufficio, anche mediante la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le DSAN presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento
amministrativo disciplinato dal provvedimento in esame.
In caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia di Invitalia provvede a revocare l’assegnazione delle risorse.