Rivalutazione beni per imprese in contabilità semplificata: il prospetto è privo di vidimazione e bollatura
Quesito
La società interpellante, di seguito istante, evidenzia quanto qui di seguito sinteticamente rappresentato.
L'istante dichiara di avvalersi del regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori e di essere interessata alla rivalutazione dei beni d'impresa prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Al riguardo osserva che, l'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, cui rinvia il comma 7 del citato articolo 110, dispone, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, che «La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
A tal riguardo, a seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri contabili disposta dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la risoluzione 3 marzo 2010 n. 14/E è stato chiarito che «[...] si ritiene che l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata, non sia più compatibile con il vigente sistema normativo. In altri termini, coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, si ritiene che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione».
Nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, tuttavia, si legge che «Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, lo stesso articolo 15 della citata legge n. 342 del 2000 stabilisce che la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta».
Tanto premesso l'istante chiede se l'Agenzia, attraverso la circolare n. 14/E del 2017, abbia voluto superare quanto precisato nella citata risoluzione del 2010.
Risposta n.526/2021
La Circolare 14/E/2017 supera quanto indicato nella Risoluzione 14/E/2010 o no?
L'amministrazione finanziaria, con la pubblicazione della Risposta n. 526/2021 ha chiarito che la Circolare del 2017 non supera quanto espresso dalla Risoluzione del 2010 (la Circolare contiene dei riferimenti di una norma in effetti mai abrogata ma non intende superare quanto affermato della risoluzione pubblicata 7 anni prima; la circolare del 2017 non ha dato evidenza espressa di voler superare quanto affermato dalla precedente risoluzione).
L'istante potrà applicare, dunque, quanto indicato nella Risoluzione 14/E/2010, ossia potrà predisporre un prospetto dei beni oggetto di rivalutazione non vidimato/bollato, nel quale dovranno essere indicati i valori di costo e di rivalutazione, prospetto utile da presentare su richiesta all'amministrazione finanziaria.