Non imponibilità dei contributi a fondo perduto erogati dalle Regioni
Il comma 1 dell'art. 10bis della Legge 176/2020 (conversione Dl 137/2020) ha previsto che" i contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Su questa base una società ha inviato un interpello all'agenzia delle entrate per domandare se il contributo a fondo perduto ricevuto dalla regione di appartenenza a parziale copertura di finanziamento bancario per evitare il collasso aziendale potesse rientrare nell'applicazione del suddetto comma.
L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta 521/2021 ha chiarito che il contributo concesso dalla Regione risulta riconducibile agli aiuti "erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell'IRES, né ai fini dell'IRAP.
Tutto questo perchè il contributo, come citato nella sovvenzione è stato erogato per garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione tramite l'erogazione di liquidità necessaria per "assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale".
Si ricorda che ...
La Legge di conversione del Dl Sostegni bis ha invece abrogato quanto disposto dal comma 2 del citato art. 10 bis ( Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe).