Agevolazioni

Non imponibilità dei contributi a fondo perduto erogati dalle Regioni


Il comma 1 dell'art. 10bis della Legge 176/2020 (conversione Dl 137/2020) ha previsto che" i contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917."

Su questa base una società ha inviato un interpello all'agenzia delle entrate per domandare se il contributo a fondo perduto ricevuto dalla regione di appartenenza a parziale copertura di finanziamento bancario per evitare il collasso aziendale potesse rientrare nell'applicazione del suddetto comma.

L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta 521/2021 ha chiarito che  il contributo concesso dalla Regione risulta riconducibile agli aiuti "erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19" con la conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell'IRES, né ai fini dell'IRAP.

Tutto questo perchè il contributo, come citato nella sovvenzione è stato erogato per garantire la continuità dell'operatività aziendale e la salvaguardia dell'occupazione tramite l'erogazione di liquidità necessaria per "assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale".

Si ricorda che ...

La Legge di conversione del Dl Sostegni bis ha invece abrogato quanto disposto dal comma 2 del citato art. 10 bis ( Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e  successive  modifiche,  alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con  delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe).