Contributi per agenzie di animazione e B&B non imprenditoriali 2021
Anche acquistando un pacchetto turistico si può fruire del bonus vacanze.
Grazie ad una postilla introdotta dalla legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Sostegni Bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) all’art. 176 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), infatti, i pacchetti turistici sono stati espressamente aggiunti tra i servizi pagabili con il bonus vacanze.
Pertanto, i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40000 euro che hanno già richiesto il bonus, ma ancora non lo hanno utilizzato, potranno farlo valere, non solo per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonchè dagli agriturismo e dai bed & breakfast e dalle agenzie di viaggio e tour operator, ma anche per l’acquisto di pacchetti turistici. Si rammenta che il tax credit vacanze è utilizzabile fino al 31 dicembre del 2021, salvo ulteriori proroghe, può essere fruito da un solo componente per nucleo familiare ed è assegnato nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è invece pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Contributi a fondo perduto per i B&B non imprenditoriali
Lo stesso emendamento, inserito in sede di conversione in legge al Decreto Sostegni bis, istituisce inoltre un fondo presso il Ministero del Turismo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.
La disposizione rimanda la determinazione dei criteri di riparto del fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contributo a fondo perduto per le imprese di animazione
Infine, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici potranno beneficiare del contributo a fondo perduto istituito con l'articolo 182 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e destinato inizialmente ad agenzie di viaggio e tour operator e poi esteso anche ad accompagnatori turistici e guide turistiche.
La disposizione in esame di cui alla legge di conversione del Decreto Sostegni bis non fa menzione dei requisiti per beneficiare del contributo, né rimanda ad un decreto attuativo, pertanto probabilmente anche per le agenzie di animazione varranno i medesimi requisiti previsti a suo tempo per gli altri operatori economici ammessi.
Quindi, un'impresa operante nel settore dell'animazione, per poter accedere al contributo dovrà sicuramente, quanto meno in linea generale:
- essere attiva nel settore avendo come codice ATECO principale 3.4.1.3.0 (Animatori turistici e professioni assimilate);
- non avere procedure concorsuali in corso;
- avere sede legale in Italia;
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- non avere condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- dimostrare di aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi a causa dell’emergenza Covid-19.