Agevolazioni

Credito d'imposta per pagamenti elettronici


Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176, è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), recante “Misure urgenti connesse all'emergenza Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 26 maggio 2021, introducendo diverse novità in campo lavoristico e fiscale.

L’art. 11-bis del Decreto Sostegni-bis

Nello specifico, la legge n. 106 ha introdotto nel D.L. n. 73/2021, l’art. 11-bis, contenente “Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS”.

Nei primi commi della disposizione si riproduce il contenuto dall'art. 1 del D.L. n. 99/2021 e, in particolare, i commi da 1 a 5, 7 e 9, riguardanti le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022.

Si prevede un credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002.

Ciò con gli opportuni ritocchi del decreto MEF n. 156 del 2020.

E poi disposta per l'anno 2022 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro di un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. 

Credito d’imposta per pagamenti elettronici

I crediti d’imposta sulle commissioni bancarie e per l’acquisto o noleggio di POS ex art. 1 del D.L. 99/2021, confluiscono nell’art. 11-bis del DL 73/2021. Infatti, il comma 11 dell’art. 11-bis, ha previsto un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Opportunamente modificando l’art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici) del D.L. n. 124 del 2019 (legge n. 157/2019), é previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, collegati a strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d’imposta compete, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Detti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1991, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Gli stessi crediti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP e non rilevano ai fini del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e del pro-rata di deducibilità dei costi (artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno individuati gli strumenti effettivamente oggetto dell’agevolazione.