Fisco

Sanzione per assolvimento IVA ordinaria in luogo dell’applicazione del reverse charge


L’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore "estero", senza stabile organizzazione in Italia, è assolta dal cessionario o committente italiano mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 

Se l'imposta è stata assolta dal cedente o prestatore, con il sistema ordinario anziché con il meccanismo del reverse charge, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Tuttavia, per tale irregolarità al cessionario o committente, debitore d’imposta, è applicato il regime sanzionatorio.

E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 501 del 22 luglio 2021.

Nel caso specifico, il cedente prestatore, soggetto passivo stabilito in Germania e senza una stabile organizzazione in Italia, ha emesso fatture con addebito dell’IVA ordinaria nella misura del 22% nei confronti della società italiana (cessionario o committente con sede in Italia) che ha richiesto i suoi servzi. Il cessionario ha poi registrato e pagato interamente le fatture. L'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui all'art. 23 del d.P.R. 633/1972, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza.

Con riferimento alle violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'imposta in via ordinaria in luogo del meccanismo dell'inversione contabile, l'art. 6, c. 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997, dispone che, «In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore...».

Nel caso in esame, resta valido il diritto alla detrazione; il cessionario o committente non ha l'onere di regolarizzare l'operazione, ma resta soggetto alla sanzione compresa tra 250 euro e 10.000, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

In tale evenienza resta l'obbligo per il cessionario di effettuare la comunicazione dei dati delle operazioni di cui si discute tramite esterometro, ai sensi dell'art.1, c. 3-bis, del D.Lgs.127/2015 (obbligo la cui omissione è punita con la sanzione di cui all'art.11, c. 2-quater, del D.Lgs. 471/1997, anch'essa definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso).