Contributi erogati da ente bilaterale a lavoratori dipendenti e imprese: trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 492, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente Bilaterale in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese.
La fattispecie
Nel caso in esame, l’Ente Bilaterale istante, finanziato dai contributi contrattuali a carico di aziende e lavoratori, svolge attività a sostegno dei lavoratori dipendenti e aziende aderenti in difficoltà economica, tra le quali rientra l’erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettate da situazioni eccezionali, come quelle determinatesi per l’anno 2020, caratterizzato dalla crisi pandemica Covid-19. In seguito a tale emergenza sanitaria, l’Ente Bilaterale ha previsto a beneficio dei lavoratori dipendenti aderenti in regola con la contribuzione verso l’Ente, che hanno usufruito di ammortizzatori sociali a seguito dell’emergenza, l’erogazione di un “bonus” economico straordinario una tantum in denaro a valore fisso. Alle imprese in difficoltà, che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo di ammortizzatori sociali per i propri dipendenti, l’Ente ha donato DPI e attrezzature necessarie all’apertura dell’attività per un valore economico variabile rispetto al numero dei dipendenti.
Ciò posto, l’Ente chiede se:
– le erogazioni in oggetto costituiscono reddito per i lavoratori dipendenti e per le imprese beneficiarie;
– debba essere rilasciata la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti;
– i contributi erogati alle imprese debbano essere indicati nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).
Profilo normativo
Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il D.L. n. 137/2020 (cd. "Decreto Ristori") convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, all'art. 10-bis ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Soluzione delle Entrate
Ciò premesso, nella Risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il richiamato art. 10-bis del Decreto Ristori non prevede tra i destinatari dei contributi non assoggettati a tassazione “i lavoratori dipendenti”.
Motivo per cui i contributi erogati dall’Ente nei confronti dei lavoratori dipendenti, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, e di rilascio della Certificazione Unica.
I contributi erogati nei confronti di «soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», invece, non concorrono alla formazione del reddito di tali soggetti. Pertanto, l’Ente non deve indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).