Fisco

Tassazione del reddito di associato e professore occasionale


Con Risposta a interpello 20 luglio 2021, n. 489, l’Agenzia delle Entrate illustra il trattamento fiscale del compenso percepito da un dottore commercialista, socio di studio associato, in forza di un contratto di docenza stipulato con un’università estera.

La fattispecie 

L’istante esercita la professione di dottore commercialista quale socio di uno studio legale, costituito in forma di studio associato di assistenza e consulenza, ai sensi della legge n. 1815 del 1939. 

Il professionista non dispone di partita IVA e svolge la propria attività esclusivamente a favore dello studio: in particolare, egli è tenuto a riversare nell'associazione professionale tutti i redditi da lui percepiti, compresi quelli derivanti da docenze nelle materie correlate all'attività svolta presso lo studio.

Il contribuente ha sottoscritto con una università extraeuropea un contratto di docenza della durata di un mese, in relazione al quale gli è stato corrisposto un compenso, correlato dal  rimborso parziale delle spese di viaggio. Per l’accredito del compenso, il contribuente, in base  al regolamento dell'ateneo, ha dovuto aprire un conto corrente a lui intestato presso lo Stato estero, su cui l'Università ha effettuato l’accredito successivamente riversato per intero dall'istante allo studio.

Si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale del compenso percepito.

La normativa

Con riguardo alla disciplina dei redditi in forma associata, l'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, prevede che "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici...". 

Sussiste, quindi, sostanziale equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni alle società semplici, in ragione della presenza dei medesimi elementi costitutivi.

Il successivo art. 53 del TUIR ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata. Il reddito di lavoro autonomo prodotto dallo studio associato (art. 54 TUIR), va imputato ai singoli associati, quale reddito di partecipazione indipendentemente dalla percezione effettiva, e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (art. 5, comma 1, TUIR) secondo le modalità di ripartizione stabilite nello statuto.

Nello schema delineato, l'assistenza al contribuente viene svolta dal singolo professionista, mentre la fattura per il compenso viene emessa dallo studio, intestatario di un proprio codice fiscale (partita IVA) autonomo rispetto a quello (eventuale) dei singoli professionisti associati. I compensi percepiti dall'associazione a loro volta sono soggetti alla ritenuta d'acconto se corrisposti da un sostituto e le ritenute d'acconto subite dall'associazione vengono attribuite agli associati con lo stesso criterio di ripartizione degli utili.

Soluzione delle Entrate

Per effetto del descritto obbligo di riversamento, l’istante ritiene che gli emolumenti percepiti per la docenza siano riconducibili nell’ambito dell’art. 51, comma 2, lett. e), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili spettanti al dipendente o al collaboratore di un’impresa per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, comma 1, lett. b), TUIR).

Tale impostazione non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate, che ritiene invece che le somme percepite siano tassate in capo al commercialista/docente e vanno ricondotte tra quelle corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR), a nulla rilevando l’obbligo di riversamento allo studio associato (che assume importanza solo nei rapporti interni tra quest’ultimo e il socio).

L’Agenzia giunge a tale conclusione considerando le caratteristiche dell’incarico di docenza, che ostano alla configurazione di quest’ultimo quale prestazione resa dallo studio associato.