Master post lauream non universitari soggetti a IVA
Non è applicabile il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di insegnamento rese nell’ambito dei Master post lauream non universitari, accreditati ASFOR nella categoria dei Master in General Management, non sussistendo il requisito del “riconoscimento” richiesto ai fini dell’esenzione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 487 del 20 luglio 2021, avente per oggetto l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, che considera esenti da IVA le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni.
Come già chiarito dalla circolare n. 22/E/2008, per gli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Inoltre, sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’esenzione le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, enti locali, Università, ecc.), siccome nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita l’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare.
Nel caso di specie, l’istante è iscritto nell’elenco regionale degli organismi formativi previsto dalla Regione Puglia. Tuttavia, i Master post lauream non universitari non sono finanziati da enti pubblici, con la conseguenza che l’accreditamento e la relativa iscrizione dell’istante nell’elenco regionale degli organismi formativi non è riferibile a tale specifica attività formativa e, inoltre, gli stessi non sono riconosciuti o autorizzati specificamente.
Alla luce delle indicazioni contenute nella circolare n. 22/E/2008 e in base alle considerazioni che precedono – secondo cui l’accreditamento e l’iscrizione dell’istante nell’elenco regionale degli organismi formativi non è riferibile alla formazione nell’ambito dell’offerta di Master post lauream non universitari – l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto integrato il requisito del riconoscimento ai fini dell’esenzione da IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.
Non assume rilevanza neppure la circostanza che l’istante abbia beneficiato del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 536 e 537, della L. n. 178/2020, non garantendo quest’ultimo alcuna funzione di controllo e vigilanza da parte dell’ente pubblico e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l’ente è preposto a tutelare.