Contributi anche per attività di design della moda e lavorazione pietre preziose
Con il decreto ministeriale del 18 maggio 2021, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ampliato la platea dei beneficiari della misura di sostegno di cui all’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per “sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo”.
Il nuovo decreto ministeriale, infatti, integra l’elenco delle attività economiche ammissibili alla misura anzidetta, comprendendo le imprese operanti nei codici ATECO 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale”.
Chi sono i beneficiari del fondo perduto moda e tessile
La misura di cui all’art. 38 bis del Decreto Rilancio [D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77] concede agevolazioni alle imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.
Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono svolgere almeno una delle attività indicate nell'elenco dei codici ATECO ammessi di cui al Decreto del MISE del 18 dicembre 2020 che individua le attività economiche ammissibili alla misura di sostegno sulla base del codice ATECO, integrati con gli ulteriori codici ATECO di cui al nuovo decreto 18 maggio 2021 in esame, come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.
Alla data di presentazione della domanda, le piccole imprese operanti nei codici ATECO indicati nei decreti ministeriali menzionati innanzi devono:
- risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
- svolgere in Italia una o più delle attività economiche;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non avere ancora distribuito utili;
- non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla lettera c) del decreto del MIE del 18 dicembre 2020.
Aiuti
Le risorse disponibili sono pari a euro 5.000.000,00.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- brevetti, programmi informatici e licenze software;
- formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;
- capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
- godimento di beni di terzi;
- personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.
Il Ministero provvede ad erogare le agevolazioni in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposita istanza da parte delle imprese ammesse, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono infatti essere sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere pagate unicamente mediante uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria, con modalità che permettano di tracciare in maniera inequivoca il pagamento e che consentano di ricondurre tempestivamente il pagamen to effettuato alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (es. bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, Ri.Ba).
Sono escluse dalla misura le spese inerenti beni usati e mezzi targati, riferiti ad opere edili di qualsiasi tipo, inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa individuata per la realizzazione del progetto.
L’impresa beneficiaria può richiedere, ad ogni modo, che le venga versata la prima quota, ossia il 50% delle agevolazioni concesse, sempre però dopo aver sostenuto spese, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il 50 per cento di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla anzidetta domanda, l’impresa beneficiaria può richiedere anche la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante riconosciute come ammissibili.
L’impresa può esigere il saldo entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto, dopo aver sostenuto integralmente le spese per la realizzazione del progetto stesso.
Come presentare la domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
Si resta in attesa del provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MISE che dovrà definire i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione. Con il medesimo provvedimento, saranno messi a disposizione gli schemi in base ai quali andranno presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile al compimento dell’attività di controllo da parte del Ministero.
Le domande dovranno essere presentate, a partire dalla data fissata con il suddetto provvedimento direttoriale, esclusivamente per via telematica, mediante una procedura informatica dedicata e resa disponibile sul sito Internet del Ministero. A ciascuna impresa è consentito presentare una sola domanda di agevolazione.